Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio costituiscono reddito a tutti gli effetti e vanno indicati nella sezione II del quadro C, nei righi da C6 a C8, colonna 2 (e barrare la colonna 1).
Su tale reddito spetta una detrazione in base all’importo del reddito, non rapportabile ai giorni.

Il contribuente che eroga tali assegni può, per contro, portare in deduzione gli importi pagati nel rigo E23, indicando anche il codice fiscale del coniuge.

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