[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.

Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)

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2 commenti to “Calcolo del Ravvedimento Operoso per imposte non versate”

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