Il contribuente che risulta a credito di Irpef dopo l’elaborazione del modello 730, può scegliere di utilizzare tutto il credito o parte di esso per il versamento dell’Ici dovuta per il 2011.
In tal caso dovrà redigere un modello F24 compensativo riportante il debito Ici ed il credito Irpef e presentarlo poi in banca o in posta.
Attenzione: il modello F24 va presentato in ogni caso, anche se il saldo della compensazione dovesse risultare pari a Zero.

Sul modello 730 dovrà contestualmente compilare il Quadro I, e nello specifico dovrà barrare con una X la casella 1 se intende utilizzare tutto il credito, ovvero dovrà indicare l’importo utilizzato nella casella 2 in caso di utilizzo parziale.

Va da sè che in tale caso, il credito risultante dal 730 verrà rimborsato in busta paga al dipendente (o pensionato) decurtato dell’importo dell’Ici versata.

Ricordiamo inoltre che le scadenze dell’Ici sono le seguenti:
ACCONTO entro il 16 GIUGNO
SALDO entro il 16 DICEMBRE
E’ facoltà del contribuente scegliere di effettuare tutto il versamento dell’Ici (acconto + saldo) in unica soluzione nella prima scadenza del 16 giugno.

I soggetti che aderiscono alle forme di Previdenza Complementare possono richiedere un’anticipazione della posizione maturata. Le motivazioni della richiesta possono essere motivate da Spese Sanitarie dovute a gravi situazioni familiari, ad Acquisto della Prima Casa di Abitazione, o per altri motivi previsti dal contratto.

Tali anticipazioni richieste, sulle quali è applicata una ritenuta a titolo di imposta, possono anche essere successivamente reintegrate dal contribuente stesso, mediante versamenti che possono eccedere il limite di deducibilità annuo (pari a €. 5.164,57), al fine di ricostituire il patrimonio esistente.

In tali casi, la norma prevede pertanto che su tali somme reintegrate venga riconosciuto un Credito di Imposta pari alla Ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato (intera, per esempio, se il reintegro avviene interamente in unica soluzione).

Detto Credito di Imposta trova la sua collocazione nel 730/2011 (novità) nel rigo G3, dove in colonna 1 andremo ad indicare l’anno in cui si è percepita l’anticipazione, in colonna 2 se il reintegro è parziale o totale, in colonna 3 l’importo del reintegro, in colonna 4 il credito di imposta maturato ed infine in colonna 5 l’eventuale parte di credito già utilizzato in compensazione in modello F24 prima della presentazione della dichiarazione.

Nel Cud2011 la vera novità la troviamo ai campi 97, 98, 99, 100.

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo

E’ in tali spazi, infatti, che il datore di lavoro certifica al proprio lavoratore dipendente di avergli corrisposto negli anni precedenti talune somme che, avendo determinato un incremento produttivo aziendale, permettono allo stesso dipendente di godere di una tassazione più favorevole di quella precedentemente applicata.

Si tratta, come già anticipato, di somme relative a lavoro notturno (sia per la retribuzione ordinaria che per la relativa maggiorazione) e di somme relative a lavoro straordinario.

Il dipendente dovrà allora riverificare di avere i requisiti di legge* ed una volta confermato ciò potrà far valere il credito nel modello 730, quadro F, sezione IX, rigo F13.

*Ricordiamo che i Requisiti per poter beneficiare dell’imposta agevolata del 10% sono i seguenti:
- per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 3.000
- per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 6.000

A certificazione di tali redditi e verifica dei limiti sarà necessario che il contribuente produca al proprio CAF una copia delle dichiarazioni dei redditi e dei Cud degli anni 2008 e 2009.

[vedi anche qui e qui]

A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.

In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l’anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l’anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i propri acconti.
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l’anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri oneri detraibili non presenti l’anno prima).
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la casella 1.
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti indicare tale importo ricalcolato nella casella 2.

Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come già precedentemente affrontato, il D.L. 185/2008 ha introdotto un Bonus Straordinario per le famiglie a basso reddito.
Chi non avesse provveduto a richiederlo per tempo al proprio datore di lavoro, o direttamente all’agenzia delle entrate può avvalersi del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, e nel particolare caso del modello 730/2009, nel Quadro-R.

Ma quali sono i requisiti necessari per aver diritto a tale Bonus?

  • essere residenti in Italia;
  • aver conseguito nell’anno 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  • avere redditi fondiari (terreni e fabbricati) non superiori ad €. 2.500,00;
  • solo il coniuge o i familiari a carico possono aver conseguito redditi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo o commerciale.
  • nel caso di unico componente di nucleo familiare, inoltre, il contribuente deve essere titolare di reddito di pensione.

A quanto ammonta il Bonus, e chi può farne richiesta?

Il Bonus Straordinario viene calcolato in base al reddito complessivo del nucleo familiare, ed attribuito ad un unico richiedente per scaglioni in relazione al numero dei componenti.

  • se 1 componente e reddito inferiore ad €. 15.000 bonus spettante €. 200,00
  • se 2 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 300,00
  • se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00
  • se 4 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 500,00
  • se 5 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 600,00
  • oltre 5 componenti e reddito inferiore ad €. 22.000 bonus spettante €. 1.000,00
  • se nel nucleo familiare è presente un componente portatore di handicap, ed il reddito è inferiore ad €. 35.000 il bonus spettante ammonta ad €. 1.000,00 indipendentemente dal numero dei familiari.

Attenzione:
Si noti come, nel caso di un componente disabile, il limite di reddito molto più elevato (€. 35.000) consente ad un numero maggiore di contribuenti di potersene avvalere.
Una cosa buona.

Quando un contribuente, entro un anno dalla vendita della propria abitazione, acquisti un nuovo immobile anch’esso da adibire a prima casa (ovvero stabilirci la residenza), ha diritto ad un credito di imposta pari all’Iva o all’Imposta di registro pagata sul primo immobile agevolato. Tale importo non può mai superare però l’Iva o l’imposta di registro pagata sul secondo acquisto.

Esempio:
Nell’anno 2000 acquisto la mia prima casa pagando un’Imposta di Registro di €. 4.000.
A gennaio 2008 la vendo, ed a marzo 2008 acquisto un nuovo immobile pagando un’imposta di registro di €. 6.000.
Ho diritto ad un Credito di imposta di €. 4.000.

Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione della nuova imposta di registro, o alternativamente nel modello 730, dove va indicato nel rigo G1 colonna 2.

Il rigo G1 colonna 3 va compilato invece nel caso in cui il credito maturato nel 2008 sia stato già parzialmente utilizzato a copertura di altre imposte.

Il rigo G1 colonna 1 va compilato invece nel caso in cui tale Credito di imposta sia maturato negli anni precedenti e non sia stato completamente utilizzato. Si verifichi l’importo riportato come credito residuo nel modello 730 dell’anno precedente nel rigo 59.

Qualora il contribuente presenti un residuo credito da 730 non rimborsato dal datore di lavoro precedente (per incapienza, per cessazione rapporto di lavoro, ecc.), questo dovrà risultare dal modello CUD 2009 al punto 26 della parte B.
Detto credito dovrà esssere riportato sul modello 730 nel rigo F3, colonna 1 e verrà rimborsato nell’anno in corso.

Nello stesso rigo F3 colonna 1 andranno altresì riportati eventuali eccedenze Irpef anno precedente risultanti dal modello Unico 2008, colonna 4 del rigo RX1.
Se tale credito è stato parzialmente utilizzato in compensazione con altri tributi, l’importo utilizzato andrà invece indicato nella colonna 2 dello stesso rigo F3.

8 per mille, 5 per mille

9 aprile 2009

Se il contribuente lo desidera, può destinare una quota del suo gettito IRPEF a determinati Enti e/o finalità.
Ciò non altera il suo debito nei confronti dell’erario, ma ne è una parte.

8permille

L’8 per mille può essere destinato allo Stato oppure ad una Istituzione Religiosa, ed il modello ne prevede 6 a scelta. Non è possibile la destinazione ad Istituzioni non elencate.

Il 5 per mille può essere destinato:

- al sostegno del volontariato;
- al finanziamento della ricerca scentifica;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al comune di residenza per attività sociali;
- al sostengo di associazioni sportive riconosciute dal CONI.

E’ possibile (ma non obbligatorio) anche indicare con precisione a quale associzione effettuare la propria donazione, apponendone il codice fiscale nell’apposito campo.

5permille2

Le scelte dell’8 per mille e del 5 per mille non sono alternative tra loro e possono pertanto essere espresse entrambe.

Qualora un contribuente abbia verificato di aver percepito indebitamente il Bonus Fiscale nell’anno 2007 (pari ad €. 150,00), c’è la possibilità di procedere alla restituzione compilando il rigo F12.
Ricordiamo che il bonus veniva attributo a contribuenti con un reddito 2006 inferiore a €. 50.000 e con un’imposta netta pari a zero.