Irpef: Ricalcolo acconti nel modello 730
21 maggio 2009
A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.
In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l’anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l’anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i propri acconti.
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l’anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri oneri detraibili non presenti l’anno prima).
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la casella 1.
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti indicare tale importo ricalcolato nella casella 2.
Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus Straordinario Famiglie: i requisiti
23 aprile 2009
Come già precedentemente affrontato, il D.L. 185/2008 ha introdotto un Bonus Straordinario per le famiglie a basso reddito.
Chi non avesse provveduto a richiederlo per tempo al proprio datore di lavoro, o direttamente all’agenzia delle entrate può avvalersi del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, e nel particolare caso del modello 730/2009, nel Quadro-R.
Ma quali sono i requisiti necessari per aver diritto a tale Bonus?
- essere residenti in Italia;
- aver conseguito nell’anno 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- avere redditi fondiari (terreni e fabbricati) non superiori ad €. 2.500,00;
- solo il coniuge o i familiari a carico possono aver conseguito redditi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo o commerciale.
- nel caso di unico componente di nucleo familiare, inoltre, il contribuente deve essere titolare di reddito di pensione.
A quanto ammonta il Bonus, e chi può farne richiesta?
Il Bonus Straordinario viene calcolato in base al reddito complessivo del nucleo familiare, ed attribuito ad un unico richiedente per scaglioni in relazione al numero dei componenti.
- se 1 componente e reddito inferiore ad €. 15.000 bonus spettante €. 200,00
- se 2 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 300,00
- se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00
- se 4 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 500,00
- se 5 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 600,00
- oltre 5 componenti e reddito inferiore ad €. 22.000 bonus spettante €. 1.000,00
- se nel nucleo familiare è presente un componente portatore di handicap, ed il reddito è inferiore ad €. 35.000 il bonus spettante ammonta ad €. 1.000,00 indipendentemente dal numero dei familiari.
Attenzione:
Si noti come, nel caso di un componente disabile, il limite di reddito molto più elevato (€. 35.000) consente ad un numero maggiore di contribuenti di potersene avvalere.
Una cosa buona.
Riacquisto della prima casa: spetta il credito di imposta
20 aprile 2009
Quando un contribuente, entro un anno dalla vendita della propria abitazione, acquisti un nuovo immobile anch’esso da adibire a prima casa (ovvero stabilirci la residenza), ha diritto ad un credito di imposta pari all’Iva o all’Imposta di registro pagata sul primo immobile agevolato. Tale importo non può mai superare però l’Iva o l’imposta di registro pagata sul secondo acquisto.
Esempio:
Nell’anno 2000 acquisto la mia prima casa pagando un’Imposta di Registro di €. 4.000.
A gennaio 2008 la vendo, ed a marzo 2008 acquisto un nuovo immobile pagando un’imposta di registro di €. 6.000.
Ho diritto ad un Credito di imposta di €. 4.000.
Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione della nuova imposta di registro, o alternativamente nel modello 730, dove va indicato nel rigo G1 colonna 2.
Il rigo G1 colonna 3 va compilato invece nel caso in cui il credito maturato nel 2008 sia stato già parzialmente utilizzato a copertura di altre imposte.
Il rigo G1 colonna 1 va compilato invece nel caso in cui tale Credito di imposta sia maturato negli anni precedenti e non sia stato completamente utilizzato. Si verifichi l’importo riportato come credito residuo nel modello 730 dell’anno precedente nel rigo 59.
Credito Irpef non rimborsato l’anno precedente
15 aprile 2009
Qualora il contribuente presenti un residuo credito da 730 non rimborsato dal datore di lavoro precedente (per incapienza, per cessazione rapporto di lavoro, ecc.), questo dovrà risultare dal modello CUD 2009 al punto 26 della parte B.
Detto credito dovrà esssere riportato sul modello 730 nel rigo F3, colonna 1 e verrà rimborsato nell’anno in corso.
Nello stesso rigo F3 colonna 1 andranno altresì riportati eventuali eccedenze Irpef anno precedente risultanti dal modello Unico 2008, colonna 4 del rigo RX1.
Se tale credito è stato parzialmente utilizzato in compensazione con altri tributi, l’importo utilizzato andrà invece indicato nella colonna 2 dello stesso rigo F3.
8 per mille, 5 per mille
9 aprile 2009
Se il contribuente lo desidera, può destinare una quota del suo gettito IRPEF a determinati Enti e/o finalità.
Ciò non altera il suo debito nei confronti dell’erario, ma ne è una parte.

L’8 per mille può essere destinato allo Stato oppure ad una Istituzione Religiosa, ed il modello ne prevede 6 a scelta. Non è possibile la destinazione ad Istituzioni non elencate.
Il 5 per mille può essere destinato:
- al sostegno del volontariato;
- al finanziamento della ricerca scentifica;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al comune di residenza per attività sociali;
- al sostengo di associazioni sportive riconosciute dal CONI.
E’ possibile (ma non obbligatorio) anche indicare con precisione a quale associzione effettuare la propria donazione, apponendone il codice fiscale nell’apposito campo.

Le scelte dell’8 per mille e del 5 per mille non sono alternative tra loro e possono pertanto essere espresse entrambe.
Restituzione bonus fiscale
27 marzo 2009
Qualora un contribuente abbia verificato di aver percepito indebitamente il Bonus Fiscale nell’anno 2007 (pari ad €. 150,00), c’è la possibilità di procedere alla restituzione compilando il rigo F12.
Ricordiamo che il bonus veniva attributo a contribuenti con un reddito 2006 inferiore a €. 50.000 e con un’imposta netta pari a zero.