E’ risaputo ormai che talune spese (sanitarie, assicurazione, di istruzione) sostenute dai familiari a carico vengano detratte dai genitori, ma in quale misura?

Di norma, se il documento di spesa è intestato al figlio, la spesa va suddivisa tra i genitori al 50%.
Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori in nome e per conto del figlio,  la detrazione spetta a quel genitore.
Se il documento di spesa è intestato al figlio ma la spesa è stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori, lo stesso ha diritto alla detrazione per intero previa annotazione sulla fattura stessa del sostenimento dell’onere.
Se le spese sono state sostenute da un figlio che nel corso dell’anno ha percepito un reddito tale da non risultare più a carico (ovvero superiore ad €. 2.840,51), le stesse spese non potranno essere detratte dai genitori ma eventualmente dal figlio. Quando però il documento di spesa è intestato al genitore in nome e per conto del figlio, la spesa non potrà essere detratta da nessuno.

Attenzione: la suddivisione delle detrazioni per familiari a carico indicate dai genitori sulla propria dichiarazione dei redditi non ha alcuna rilevanza sulla suddivisione delle relative spese sostenute (ovvero: posso godere della detrazione per figli a carico al 50%, ma contemporaneamente detrarre al 100% le spese di istruzione di mio figlio, nel caso io le abbia effettivamente sostenute).

Tra le numerose casistiche di richiesta del Bonus straordinario (i requisiti indispensabili qui), si rileva un “involontario” trattamento di favore per le coppie non sposate e per i coniugi separati con figli.
Infatti una circolare ministeriale ha precisato che le coppie non sposate con figli e/o i coniugi separati/divorziati possono costituire ciascuno un nucleo familiare autonomo con eventuali figli a carico.

Pertanto si evince come un solo genitore con eventuali figli a carico sia favorito da un reddito senza dubbio inferiore rispetto a quello di un nucleo familiare con 2 genitori.

Chiariamo il concetto con un esempio molto semplice:

  • madre con un reddito di lav. dipendente di €. 15.000,00
  • padre con un reddito di lav. dipendente di €. 20.000,00
  • nr. 2 figli a carico.

Se la coppia fosse sposata il reddito complessivo del nucleo familiare ammonterebbe ad €. 35.000 e non ci sarebbe diritto ad alcun Bonus famiglie.
Viceversa, se la coppia fosse separata o solo convivente, la madre da sola potrebbe farne richiesta per se stessa ed i 2 figli a carico, entrando a far parte del 3° scaglione, e beneficiando pertanto di un Bonus di €. 450,00.

  • (se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00)

Naturalmente non spetterebbe però alcun Bonus per dichiaranti senza familiari a carico, se non nell’unico caso in cui gli stessi siano titolari di un reddito di pensione (vedi i requisiti).

Come già precedentemente affrontato, il D.L. 185/2008 ha introdotto un Bonus Straordinario per le famiglie a basso reddito.
Chi non avesse provveduto a richiederlo per tempo al proprio datore di lavoro, o direttamente all’agenzia delle entrate può avvalersi del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, e nel particolare caso del modello 730/2009, nel Quadro-R.

Ma quali sono i requisiti necessari per aver diritto a tale Bonus?

  • essere residenti in Italia;
  • aver conseguito nell’anno 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  • avere redditi fondiari (terreni e fabbricati) non superiori ad €. 2.500,00;
  • solo il coniuge o i familiari a carico possono aver conseguito redditi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo o commerciale.
  • nel caso di unico componente di nucleo familiare, inoltre, il contribuente deve essere titolare di reddito di pensione.

A quanto ammonta il Bonus, e chi può farne richiesta?

Il Bonus Straordinario viene calcolato in base al reddito complessivo del nucleo familiare, ed attribuito ad un unico richiedente per scaglioni in relazione al numero dei componenti.

  • se 1 componente e reddito inferiore ad €. 15.000 bonus spettante €. 200,00
  • se 2 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 300,00
  • se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00
  • se 4 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 500,00
  • se 5 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 600,00
  • oltre 5 componenti e reddito inferiore ad €. 22.000 bonus spettante €. 1.000,00
  • se nel nucleo familiare è presente un componente portatore di handicap, ed il reddito è inferiore ad €. 35.000 il bonus spettante ammonta ad €. 1.000,00 indipendentemente dal numero dei familiari.

Attenzione:
Si noti come, nel caso di un componente disabile, il limite di reddito molto più elevato (€. 35.000) consente ad un numero maggiore di contribuenti di potersene avvalere.
Una cosa buona.

Trova spazio nel rigo E15 del modello 730 la spesa sostenuta per l’assistenza a persone non autosufficienti. Il limite massimo di detrazione ammonta ad €. 2.100,00 e la spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interesse di familiari (gli stessi familiari indicati qui).
Non è consentito però usufruire di detta detrazione se il reddito supera €. 40.000,00.
La condizione di non autosufficienza, infine, deve essere certificata da apposita relazione medica.

Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio costituiscono reddito a tutti gli effetti e vanno indicati nella sezione II del quadro C, nei righi da C6 a C8, colonna 2 (e barrare la colonna 1).
Su tale reddito spetta una detrazione in base all’importo del reddito, non rapportabile ai giorni.

Il contribuente che eroga tali assegni può, per contro, portare in deduzione gli importi pagati nel rigo E23, indicando anche il codice fiscale del coniuge.

Spese funebri detraibili

6 aprile 2009

Nel rigo E14 vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo non superiore a euro 1.549,37 per ciascun decesso.

I familiari rientranti nella normativa sono: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli, i genitori (naturali o adottivi), generi e nuore, suoceri/e, fratelli e sorelle.

Il contribuente con una famiglia numerosa (almeno 4 figli) ha la possibilità di beneficiare dell’ulteriore detrazione di €. 1.200 anche in caso di incapienza dell’imposta lorda.
E’ necessario effettuare un particolare calcolo per determinare l’effettivo importo attribuibile al contribuente, al netto delle eventuali altre detrazioni derivanti dal Quadro E.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter richiedere il Bonus Straordinario per famiglie e che non ne hanno già fatto richiesta al proprio datore di lavoro o direttamente all’Agenzia delle Entrate, possono avvalersi del modello 730, compilando l’apposito Quadro R.
Si tratta di una vera e propria autocertificazione dei redditi del nucleo familiare che permette l’attribuzione di una somma variabile che va da €. 200,00 a €. 1.000,00, a seconda dei requisiti posseduti.

Familiari a carico

26 marzo 2009

Il prospetto denominato “Coniuge e Familiari a carico”, da compilarsi per la richiesta delle relative detrazioni, ha subito quest’anno una sorta di ristrutturazione, con l’inserimento della nuova colonna 8 riportante l’indicazione del reddito dei suddetti familiari. Tale dato è necessario qualora il contribuente opti per la richiesta nel modello 730 del Bonus Straordinario per famiglie, di cui al Quadro R.

Nulla cambia invece per le modalità di compilazione delle precedenti colonne:
- al primo rigo il codice fiscale del coniuge (che va sempre indicato);
- nei righi seguenti i figli e gli altri familiari a carico o figli disabili.
A seguire i mesi a carico e la percentuale di carico fiscale, che può essere al 50% tra entrambi i genitori, oppure al 100% al genitore che detiene il reddito più elevato.

Nessun cambiamento per quanto riguarda il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, sempre pari ad €. 2.840,51.