Nel Cud2011 la vera novità la troviamo ai campi 97, 98, 99, 100.

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo
E’ in tali spazi, infatti, che il datore di lavoro certifica al proprio lavoratore dipendente di avergli corrisposto negli anni precedenti talune somme che, avendo determinato un incremento produttivo aziendale, permettono allo stesso dipendente di godere di una tassazione più favorevole di quella precedentemente applicata.
Si tratta, come già anticipato, di somme relative a lavoro notturno (sia per la retribuzione ordinaria che per la relativa maggiorazione) e di somme relative a lavoro straordinario.
Il dipendente dovrà allora riverificare di avere i requisiti di legge* ed una volta confermato ciò potrà far valere il credito nel modello 730, quadro F, sezione IX, rigo F13.
*Ricordiamo che i Requisiti per poter beneficiare dell’imposta agevolata del 10% sono i seguenti:
- per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 3.000
- per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 6.000
A certificazione di tali redditi e verifica dei limiti sarà necessario che il contribuente produca al proprio CAF una copia delle dichiarazioni dei redditi e dei Cud degli anni 2008 e 2009.
La detassazione degli straordinari per produttività nel 730/2011
28 settembre 2010
E’ di ieri la circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 48/E) che chiarisce e semplifica le modalità di attuazione della detassazione al 10% di straordinari e compensi per incrementi di produttività.
In particolare precisa che “il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 assoggettabili ad imposta sostituitva in tali anni”.
In tal modo il contribuente potrà avvalersi di tale certificazione per recuperare l’eventuale credito spettante nella dichiarazione dei redditi del 2011.
Si ricorda che:
per l’anno 2008 gli straordinari erano da assoggettare a detassazione senza ulteriori condizioni;
per l’anno 2009 ed il 2010 gli straordinari erano detassati solo se effettivamente legati ad un incremento di produttività aziendale, innovazione o efficienza organizzativa, attestati dal datore di lavoro tramite apposita dichiarazione.
E’ stata prorogata per tutto l’anno 2009 la possibilità di detassare i Premi Produttivi erogati dal datore di lavoro.
I cambiamenti sostanzialmente sono soltanto 2:
l’aumento del limite di reddito di riferimento da €. 30.000,00 passa ad €. 35.000,00 (ma attenzione: il reddito di riferimento rimane quello dell’anno precedente, ovvero quello certificato nel Cud2009 per l’anno 2008, somma dei punti 1 e 77);
il raddoppio dell’importo massimo che beneficia dell’agevolazione, che da 3.000,00 passa dunque ad €. 6.000,00.
Per la compilazione del rigo C5 del 730/2010 (obbligatoria o facoltativa) valgono le stesse regole dello scorso anno, salvo che i campi del Cud a cui fare riferimento sono cambiati: quest’anno si fa riferimento ai punti che vanno dal 90 al 93.
Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 90 del Cud2010 nel caso vi sia compilato il campo 93.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 90 del Cud2010 nel caso vi sia compilato il campo 91.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 91 del Cud2010.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.
Online i nuovi modelli ed istruzioni del modello 730/2010
20 gennaio 2010
Pochi giorni fa sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e le relative istruzioni.
I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell’anno 2009, possono dunque già trovare il modello e le relative istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.
Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.
Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.
Gli assegni percepiti dal coniuge separato vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
9 aprile 2009
Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio costituiscono reddito a tutti gli effetti e vanno indicati nella sezione II del quadro C, nei righi da C6 a C8, colonna 2 (e barrare la colonna 1).
Su tale reddito spetta una detrazione in base all’importo del reddito, non rapportabile ai giorni.
Il contribuente che eroga tali assegni può, per contro, portare in deduzione gli importi pagati nel rigo E23, indicando anche il codice fiscale del coniuge.
Ma io devo fare il 730?
9 aprile 2009
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti: la prima imprescindibile condizione, pertanto, è la presenza di un datore di lavoro alla data di presentazione del modello.
Ma chi deve farlo?
Premettendo che è indifferente per un lavoratore dipendente presentare il mod.730 o l’UnicoPF (ex mod.740) ai fini del calcolo delle imposte, diventa assolutamente conveniente la presentazione del mod.730 per quei lavoratori che possano vantare un credito nei confronti dell’erario, poiché tale credito verrà loro rimborsato in tempi brevi -luglio- dal proprio datore di lavoro (c.d. sostituto d’imposta).
Nulla vieta che sia comunque elaborato un mod.730 per contribuenti a debito, i quali si vedranno trattenere le imposte dovute direttamente in busta paga, senza doversi recare alla banca o posta per il pagamento.
Deve quindi fare la dichiarazione dei redditi:
- chi è titolare di redditi non tassati (es: redditi di terreni e fabbricati, affitti, ecc.);
- chi ha avuto più rapporti di lavoro dipendente e assimilati (e di conseguenza più modelli CUD) e non ha chiesto al datore di lavoro di effettuare il conguaglio;
- chi ha percepito altre tipologie di reddito quali lavoro autonomo senza partita IVA, redditi di capitale, alcuni redditi a tassazione separata, altri redditi diversi.
La rettifica dell’imposta sostitutiva 10% su lavoro straordinario si fa nel modello 730
3 aprile 2009
Qualora il contribuente intenda rettificare la tassazione sul lavoro straordinario e/o premi di produttività applicatagli dal datore di lavoro, compilerà il rigo C5.
Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 80.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 78.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 78 del Cud2009.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.
In presenza di più Cud, i suddetti campi andranno compilati sommando i singoli importi di ciascun Cud.
Nel quadro relativo al Lavoro Dipendente Quadro C, è stato introdotto un nuovo rigo C5 che riguarda il lavoro straordinario e/o supplementare ed i premi di produttività assoggettati dal datore di lavoro all’imposta sostitutiva del 10% (nel limite di €. 3.000,00 e per redditi dell’anno precedente inferiori ad €. 30.000).
La compilazione di detto rigo può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della situazione in cui si trova il contribuente.
E’ obbligatoria se deve essere effettuata una rettifica di imposta, ovvero se il contribuente ha beneficiato dell’imposta sostitutiva pur non possedendone i requisiti (es. per superamento dei limiti sopracitati).
E’ facoltativa qualora il contribuente decida in sede di dichiarazione dei redditi di avvalersi di una tassazione diversa, in quanto a lui più conveniente (es. per poter beneficiare di eventuali oneri detraibili).