Pochi giorni fa sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e le relative istruzioni.

I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell’anno 2009, possono dunque già trovare il modello e le relative istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.

Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.

Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.

Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio costituiscono reddito a tutti gli effetti e vanno indicati nella sezione II del quadro C, nei righi da C6 a C8, colonna 2 (e barrare la colonna 1).
Su tale reddito spetta una detrazione in base all’importo del reddito, non rapportabile ai giorni.

Il contribuente che eroga tali assegni può, per contro, portare in deduzione gli importi pagati nel rigo E23, indicando anche il codice fiscale del coniuge.

Ma io devo fare il 730?

9 aprile 2009

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, la prima imprescindibile condizione, pertanto, è la presenza di un datore di lavoro alla data di presentazione del modello.

Ma chi deve farlo?
Premettendo che è indifferente per un lavoratore dipendente presentare il mod.730 o l’UnicoPF (ex mod.740) ai fini del calcolo delle imposte, diventa assolutamente conveniente la presentazione del mod.730 per quei lavoratori che possano vantare un credito nei confronti dell’erario, poiché tale credito verrà loro rimborsato in tempi brevi -luglio- dal proprio datore di lavoro (c.d. sostituto d’imposta).
Nulla vieta che sia comunque elaborato un mod.730 per contribuenti a debito, i quali si vedranno trattenere le imposte dovute direttamente in busta paga, senza doversi recare alla banca o posta per il pagamento.

Deve quindi fare la dichiarazione dei redditi:
- chi è titolare di redditi non tassati (es: redditi di terreni e fabbricati, affitti, ecc.);
- chi ha avuto più rapporti di lavoro dipendente e assimilati (e di conseguenza più modelli CUD) e non ha chiesto al datore di lavoro di effettuare il conguaglio;
- chi ha percepito altre tipologie di reddito quali lavoro autonomo senza partita IVA, redditi di capitale, alcuni redditi a tassazione separata, altri redditi diversi.

Qualora il contribuente intenda rettificare la tassazione sul lavoro straordinario e/o premi di produttività applicatagli dal datore di lavoro, compilerà il rigo C5.
Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 80.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 78.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 78 del Cud2009.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.

In presenza di più Cud, i suddetti campi andranno compilati sommando i singoli importi di ciascun Cud.

Nel quadro relativo al Lavoro Dipendente Quadro C, è stato introdotto un nuovo rigo C5 che riguarda il lavoro straordinario e/o supplementare ed i premi di produttività assoggettati dal datore di lavoro all’imposta sostitutiva del 10% (nel limite di €. 3.000,00 e per redditi dell’anno precedente inferiori ad €. 30.000).
La compilazione di detto rigo può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della situazione in cui si trova il contribuente.

E’ obbligatoria se deve essere effettuata una rettifica di imposta, ovvero se il contribuente ha beneficiato dell’imposta sostitutiva pur non possedendone i requisiti (es. per superamento dei limiti sopracitati).

E’ facoltativa qualora il contribuente decida in sede di dichiarazione dei redditi di avvalersi di una tassazione diversa, in quanto a lui più conveniente (es. per poter beneficiare di eventuali oneri detraibili).