I contribuenti che si fossero avvalsi di addetti ai servizi domestici e/o familiari possono dedurre le somme pagate per i contributi sociali (bollettini INPS) nel rigo E24.
Risulta però deducibile solamente la quota a carico del datore di lavoro, pertanto sarà necessario scorporare l’importo rimasto a carico del dipendente.
Il limite massimo spesabile ammonta ad €. 1.549,37.

Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio costituiscono reddito a tutti gli effetti e vanno indicati nella sezione II del quadro C, nei righi da C6 a C8, colonna 2 (e barrare la colonna 1).
Su tale reddito spetta una detrazione in base all’importo del reddito, non rapportabile ai giorni.

Il contribuente che eroga tali assegni può, per contro, portare in deduzione gli importi pagati nel rigo E23, indicando anche il codice fiscale del coniuge.

Gli oneri deducibili vanno a diminuire l’imponibile prima di assoggettarlo all’imposta.
Gli oneri detraibili vanno a diminuire l’imposta lorda già calcolata.

Sono oneri deducibili, ad esempio: i contributi previdenziali, l’SSN versato sulle assicurazioni auto, l’INAIL delle casalinghe, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge, i contributi per i lavoratori domestici (cd. colf, badanti), le spese di assistenza ai portatori di handicap, ecc.
Sono oneri detraibili, ad esempio: le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui, le spese di istruzione, le spese funebri, le spese per attività sportive dei ragazzi, le spese per la frequenza di asili nido, le spese di ristrutturazione 36%, le spese per la sostituzione di frigoriferi, ecc.

Esempio:oneri

Novità del 2008 è la detrazione del riscatto degli anni di laurea per i familiari fiscalmente a carico: senza limiti di importo nel rigo E19 codice 34.
Continuano invece ad essere oneri deducibili e quindi rigo E22 le spese per il riscatto degli anni di laurea sostenute dallo stesso contribuente, per se stesso.