Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.

Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).

Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?

Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.

Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).

Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.

Per le spese sanitarie sostenute all’estero valgono le stesse regole di quelle sostenute in Italia, la documentazione necessaria è la medesima, e vanno indicate nel rigo E1 con la franchigia di €. 129,11.

L’unica differenza consiste nella traduzione:

  • se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo è sufficiente la traduzione effettuata dal contribuente;
  • se la documentazione è in una lingua diversa dalle precedenti, è necessaria una traduzione giurata.

Eccezione: non è necessaria la traduzione nei seguenti casi: per i contribuenti della Valle d’Aosta se la spesa è in lingua francese; per i contribuenti della provincia di Bolzano se la spesa è in lingua tedesca.

Non sono invece detraibili le spese relative al soggiorno ed al trasferimento all’estero, seppur correlati a motivi di salute.

Quando un contribuente riceve un rimborso da parte di terzi di spese che aveva precedentemente portato in detrazione sui modelli di dichiarazione dei redditi, è tenuto a tassare tali importi rimborsati.

Esempio:  nel 2007 porto in detrazione spese sanitarie per €. 500,00. La mia assicurazione privata mi rimborsa nel 2008 €. 320,00. Oppure: nel 2007 porto in detrazione tasse universitarie per €. 700,00 ma grazie ad un contributo mi vengono rimborsati l’anno seguente €. 200,00.

Tali importi rimborsati (€. 320,00 di spese sanitarie ed €. 200 di spese di istruzione) andranno indicati sul modello 730 nel rigo D7 con codice 4.

E’ possibile barrare la casella “Tassazione Ordinaria” per far applicare direttamente sul modello 730 la tassazione vigente (in cumulo con gli altri redditi del contribuente).
Viceversa, con la Tassazione Separata, si verserà un acconto del 20% in sede di dichiarazione, e sarà poi l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’eventuale saldo dovuto con apposita cartella.

E’ risaputo ormai che talune spese (sanitarie, assicurazione, di istruzione) sostenute dai familiari a carico vengano detratte dai genitori, ma in quale misura?

Di norma, se il documento di spesa è intestato al figlio, la spesa va suddivisa tra i genitori al 50%.
Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori in nome e per conto del figlio,  la detrazione spetta a quel genitore.
Se il documento di spesa è intestato al figlio ma la spesa è stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori, lo stesso ha diritto alla detrazione per intero previa annotazione sulla fattura stessa del sostenimento dell’onere.
Se le spese sono state sostenute da un figlio che nel corso dell’anno ha percepito un reddito tale da non risultare più a carico (ovvero superiore ad €. 2.840,51), le stesse spese non potranno essere detratte dai genitori ma eventualmente dal figlio. Quando però il documento di spesa è intestato al genitore in nome e per conto del figlio, la spesa non potrà essere detratta da nessuno.

Attenzione: la suddivisione delle detrazioni per familiari a carico indicate dai genitori sulla propria dichiarazione dei redditi non ha alcuna rilevanza sulla suddivisione delle relative spese sostenute (ovvero: posso godere della detrazione per figli a carico al 50%, ma contemporaneamente detrarre al 100% le spese di istruzione di mio figlio, nel caso io le abbia effettivamente sostenute).

Confermata con le consuete modalità la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap, nel rigo E4 del modello 730 nel limite massimo di spesa di €. 18.075,99.

In particolare si tratta di motoveicoli ed autoveicoli adattati alla limitazioni motorie del disabile, oppure di autoveicoli anche non adattati per il trasporto di non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap grave, invalidi con limitate capacità di deambulazione o pluriamputati.

La detrazione è consentita una sola volta ogni 4 anni, ed è possibile beneficiarne per intero nell’anno in cui si è sostenuta la spesa o in alternativa in 4 rate di pari importo, a scelta del contribuente secondo la sua personale convenienza di imposta. E’ fatto divieto trasferire la proprietà del veicolo agevolato entro 2 anni dall’acquisto.

La spesa è naturalmente detraibile anche quando sostenuta in favore di familiari fiscalmente a carico.

Se da una parte è stato chiarito che le spese per acquisto di farmaci e medicinali rigo E1 dal 01.01.2008 risultano detraibili solo in caso di scontrino parlante, dall’altra non era evidente il comportamento da tenere in caso di scontrino emesso secondo i corretti criteri, riguardante però prodotti diversi da farmaci ma ad essi assimilabili, come integratori alimentari e parafarmaci.

Con Risoluzione 256/2008 è stato chiarito che per quanto riguarda gli integratori, in quanto “appartenenti all’area alimentare” non è consentita la detrazione.
Con Risoluzione 396/2008 è stato inoltre precisato che nemmeno per i parafarmaci è consentita la detrazione, in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica, essi non possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo terapeutico.

Già sappiamo che da quest’anno il limite di detrazione degli interessi su mutui rigo E7 è stato elevato ad €. 4.000.

Ricordiamo però il calcolo da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi quando il valore del mutuo concesso è più alto del valore dell’immobile.
Poniamo ad esempio il caso di un immobile adibito ad abitazione principale acquisito al valore di  150.000,00 euro.
Spese notarili per euro 10.000,00 ed oneri accessori per euro 5.000,00.
La banca ha concesso un mutuo prima casa del valore di  200.000,00 euro.

La legge prevede che vengano portati in detrazione soltanto gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo che copre il puro costo dell’immobile, a cui eventualmente vanno aggiunte le spese notarili ed altri oneri accessori. Si applica la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile  X  interessi pagati
capitale dato a mutuo

Se, nel nostro esempio, ipotizziamo interessi pagati nell’anno 2008 per €. 8.000,00, ecco che il nostro calcolo sarà il seguente:

(150.000+10.000+5.000) x 8.000
200.000

per un totale di €. 6.600 interessi effettivamente detraibili.
Poiché il limite massimo di detrazione ammonta però ad €. 4.000, tale importo verrà poi ricondotto entro il limite suddetto.

Trova spazio nel rigo E15 del modello 730 la spesa sostenuta per l’assistenza a persone non autosufficienti. Il limite massimo di detrazione ammonta ad €. 2.100,00 e la spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interesse di familiari (gli stessi familiari indicati qui).
Non è consentito però usufruire di detta detrazione se il reddito supera €. 40.000,00.
La condizione di non autosufficienza, infine, deve essere certificata da apposita relazione medica.

Le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, non è una novità, sono detraibili. Ma non tutte in verità: è necessario fare 2 importanti distinzioni:

  1. per quanto riguarda le polizze stipulate entro il 31.12.2000 sono detraibili integralmente, anche se stipulate all’estero, purché il contratto avesse inizialmente una durata non inferiore a 5 anni;
  2. per quanto riguarda le polizze stipulate successivamente al 01.01.2001 è detraibile soltanto la parte di premi che copre il cosiddetto rischio morte, o invalidità permanente superiore al 5%. In questo caso è necessario che sulla quietanza sia riportato l’esatta parte di importo detraibile.

Il campo da compilare è il rigo E12, ed il limite di importo pari ad €. 1.291,14.

Confermate sia la franchigia di €. 129,11, che il tetto massimo di €. 387,34 per la detrazione delle spese sostenute per la cura degli animali domestici. L’importo va indicato nel rigo E19 con il codice 29.
Si precisa, per quanto ovvio, che le spese veterinarie non sono cumulabili con quelle sanitarie di cura della persona o dei familiari.