Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per immobili ristrutturati
28 aprile 2010
Il contribuente che abbia acquistato, nel periodo 07 febbraio 2009 - 31 dicembre 2009 mobili, televisori, computer ed elettrodomestici di classe A+ o superiore, per l’arredo dell’abitazione ristrutturata, beneficia della detrazione del 20%.
La spesa massima ammonta ad €. 10.000,00, da suddividere tra chi ha sostenuto la spesa, e ripartita in 5 quote annuali di uguale importo.
Si compila il rigo E37 colonna 4.
Condizione indispensabile, chiarita anche con una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è che sull’immobile siano iniziati lavori di ristrutturazione alla data del 1° luglio 2008, anche se le spese non siano state ancora effettivamente sostenute, ma sia stata correttamente avviata la pratica del 36% (invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara).
E’ possibile calcolare suddetta detrazione anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di tali beni.
Beneficiano dell’agevolazione anche i frigoriferi di nuovo acquisto, a differenza di quelle acquistati per sostituzione che beneficiano del 20% nel limite di 1.000 €. e vanno invece indicati al rigo 37 colonna 1.
Infine, in caso di fattura intestata ad uno dei coniugi e pagamento effettuato dall’altro coniuge (es. bonifico), si attribuisce la detrazione a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, previa annotazione sulla fattura di tale precisazione.
E’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali.
Deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del farmaco stesso.
Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente.
Per il periodo transitorio dal 31/07/2009 al 31/12/2009 risultano detraibili sia gli scontrini emessi nel vecchio sistema che nel nuovo, mentre dal 01/01/2010 saranno considerati validi ai fini della detrazione soltanto questi ultimi.
Incapienza del datore di lavoro: che fine fa il credito del 730?
24 novembre 2009
Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.
Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).
Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?
Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.
Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).
Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.
Per le spese sanitarie sostenute all’estero valgono le stesse regole di quelle sostenute in Italia, la documentazione necessaria è la medesima, e vanno indicate nel rigo E1 con la franchigia di €. 129,11.
L’unica differenza consiste nella traduzione:
- se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo è sufficiente la traduzione effettuata dal contribuente;
- se la documentazione è in una lingua diversa dalle precedenti, è necessaria una traduzione giurata.
Eccezione: non è necessaria la traduzione nei seguenti casi: per i contribuenti della Valle d’Aosta se la spesa è in lingua francese; per i contribuenti della provincia di Bolzano se la spesa è in lingua tedesca.
Non sono invece detraibili le spese relative al soggiorno ed al trasferimento all’estero, seppur correlati a motivi di salute.
Rimborsi di spese detratte: tassazione separata
11 maggio 2009
Quando un contribuente riceve un rimborso da parte di terzi di spese che aveva precedentemente portato in detrazione sui modelli di dichiarazione dei redditi, è tenuto a tassare tali importi rimborsati.
Esempio: nel 2007 porto in detrazione spese sanitarie per €. 500,00. La mia assicurazione privata mi rimborsa nel 2008 €. 320,00. Oppure: nel 2007 porto in detrazione tasse universitarie per €. 700,00 ma grazie ad un contributo mi vengono rimborsati l’anno seguente €. 200,00.
Tali importi rimborsati (€. 320,00 di spese sanitarie ed €. 200 di spese di istruzione) andranno indicati sul modello 730 nel rigo D7 con codice 4.
E’ possibile barrare la casella “Tassazione Ordinaria” per far applicare direttamente sul modello 730 la tassazione vigente (in cumulo con gli altri redditi del contribuente).
Viceversa, con la Tassazione Separata, si verserà un acconto del 20% in sede di dichiarazione, e sarà poi l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’eventuale saldo dovuto con apposita cartella.
Spese dei figli: chi le detrae?
5 maggio 2009
E’ risaputo ormai che talune spese (sanitarie, assicurazione, di istruzione) sostenute dai familiari a carico vengano detratte dai genitori, ma in quale misura?
Di norma, se il documento di spesa è intestato al figlio, la spesa va suddivisa tra i genitori al 50%.
Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori in nome e per conto del figlio, la detrazione spetta a quel genitore.
Se il documento di spesa è intestato al figlio ma la spesa è stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori, lo stesso ha diritto alla detrazione per intero previa annotazione sulla fattura stessa del sostenimento dell’onere.
Se le spese sono state sostenute da un figlio che nel corso dell’anno ha percepito un reddito tale da non risultare più a carico (ovvero superiore ad €. 2.840,51), le stesse spese non potranno essere detratte dai genitori ma eventualmente dal figlio. Quando però il documento di spesa è intestato al genitore in nome e per conto del figlio, la spesa non potrà essere detratta da nessuno.
Attenzione: la suddivisione delle detrazioni per familiari a carico indicate dai genitori sulla propria dichiarazione dei redditi non ha alcuna rilevanza sulla suddivisione delle relative spese sostenute (ovvero: posso godere della detrazione per figli a carico al 50%, ma contemporaneamente detrarre al 100% le spese di istruzione di mio figlio, nel caso io le abbia effettivamente sostenute).
Confermata con le consuete modalità la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap, nel rigo E4 del modello 730 nel limite massimo di spesa di €. 18.075,99.
In particolare si tratta di motoveicoli ed autoveicoli adattati alla limitazioni motorie del disabile, oppure di autoveicoli anche non adattati per il trasporto di non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap grave, invalidi con limitate capacità di deambulazione o pluriamputati.
La detrazione è consentita una sola volta ogni 4 anni, ed è possibile beneficiarne per intero nell’anno in cui si è sostenuta la spesa o in alternativa in 4 rate di pari importo, a scelta del contribuente secondo la sua personale convenienza di imposta. E’ fatto divieto trasferire la proprietà del veicolo agevolato entro 2 anni dall’acquisto.
La spesa è naturalmente detraibile anche quando sostenuta in favore di familiari fiscalmente a carico.
Se da una parte è stato chiarito che le spese per acquisto di farmaci e medicinali rigo E1 dal 01.01.2008 risultano detraibili solo in caso di scontrino parlante, dall’altra non era evidente il comportamento da tenere in caso di scontrino emesso secondo i corretti criteri, riguardante però prodotti diversi da farmaci ma ad essi assimilabili, come integratori alimentari e parafarmaci.
Con Risoluzione 256/2008 è stato chiarito che per quanto riguarda gli integratori, in quanto “appartenenti all’area alimentare” non è consentita la detrazione.
Con Risoluzione 396/2008 è stato inoltre precisato che nemmeno per i parafarmaci è consentita la detrazione, in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica, essi non possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo terapeutico.
Già sappiamo che da quest’anno il limite di detrazione degli interessi su mutui rigo E7 è stato elevato ad €. 4.000.
Ricordiamo però il calcolo da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi quando il valore del mutuo concesso è più alto del valore dell’immobile.
Poniamo ad esempio il caso di un immobile adibito ad abitazione principale acquisito al valore di 150.000,00 euro.
Spese notarili per euro 10.000,00 ed oneri accessori per euro 5.000,00.
La banca ha concesso un mutuo prima casa del valore di 200.000,00 euro.
La legge prevede che vengano portati in detrazione soltanto gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo che copre il puro costo dell’immobile, a cui eventualmente vanno aggiunte le spese notarili ed altri oneri accessori. Si applica la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile X interessi pagati
capitale dato a mutuo
Se, nel nostro esempio, ipotizziamo interessi pagati nell’anno 2008 per €. 8.000,00, ecco che il nostro calcolo sarà il seguente:
(150.000+10.000+5.000) x 8.000
200.000
per un totale di €. 6.600 interessi effettivamente detraibili.
Poiché il limite massimo di detrazione ammonta però ad €. 4.000, tale importo verrà poi ricondotto entro il limite suddetto.
Trova spazio nel rigo E15 del modello 730 la spesa sostenuta per l’assistenza a persone non autosufficienti. Il limite massimo di detrazione ammonta ad €. 2.100,00 e la spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interesse di familiari (gli stessi familiari indicati qui).
Non è consentito però usufruire di detta detrazione se il reddito supera €. 40.000,00.
La condizione di non autosufficienza, infine, deve essere certificata da apposita relazione medica.