Trova spazio nel rigo E15 del modello 730 la spesa sostenuta per l’assistenza a persone non autosufficienti. Il limite massimo di detrazione ammonta ad €. 2.100,00 e la spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interesse di familiari (gli stessi familiari indicati qui).
Non è consentito però usufruire di detta detrazione se il reddito supera €. 40.000,00.
La condizione di non autosufficienza, infine, deve essere certificata da apposita relazione medica.

Le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, non è una novità, sono detraibili. Ma non tutte in verità: è necessario fare 2 importanti distinzioni:

  1. per quanto riguarda le polizze stipulate entro il 31.12.2000 sono detraibili integralmente, anche se stipulate all’estero, purché il contratto avesse inizialmente una durata non inferiore a 5 anni;
  2. per quanto riguarda le polizze stipulate successivamente al 01.01.2001 è detraibile soltanto la parte di premi che copre il cosiddetto rischio morte, o invalidità permanente superiore al 5%. In questo caso è necessario che sulla quietanza sia riportato l’esatta parte di importo detraibile.

Il campo da compilare è il rigo E12, ed il limite di importo pari ad €. 1.291,14.

Confermate sia la franchigia di €. 129,11, che il tetto massimo di €. 387,34 per la detrazione delle spese sostenute per la cura degli animali domestici. L’importo va indicato nel rigo E19 con il codice 29.
Si precisa, per quanto ovvio, che le spese veterinarie non sono cumulabili con quelle sanitarie di cura della persona o dei familiari.

Il contribuente che avesse sostenuto spese di agenzia per l’intermediazione sull’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, ha diritto alla detrazione dell’importo pagato fino ad un massimo di €. 1.000,00, nel rigo E17.
Si precisa che, qualora la spesa fosse stata sostenuta da più soggetti, il limite è riferito alla totalità degli stessi, e va rapportato al numero dei comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Spese funebri detraibili

6 aprile 2009

Nel rigo E14 vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo non superiore a euro 1.549,37 per ciascun decesso.

I familiari rientranti nella normativa sono: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli, i genitori (naturali o adottivi), generi e nuore, suoceri/e, fratelli e sorelle.

E’ prevista una detrazione forfetaria di €. 516,46 per le spese sostenute dai non vedenti, o dai familiari a cui il contribuente risulti fiscalmente a carico, per il mantenimento dei cani guida. E’ sufficiente barrare la casella nel rigo E43, indipendentemente dalla documentazione di spesa effettiva.

Per coloro i quali hanno stipulato o rinnovato un canone di locazione, in un comune ad alta densità abitativa, ed ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, è concessa una detrazione variabile a seconda del periodo e dei giorni di locazione, rigo E41, ed a seconda dei requisiti del contribuente.

Se si tratta di un contratto stipulato secondo la L. 431 (indicare codice 1) ed il contribuente ha un reddito complessivo inferiore ad €. 15.493,71 la detrazione annuale ammonta ad €. 300,00; se il reddito è inferiore ad €. 30.987,41 la detrazione ammonta ad €. 150,00; se il reddito è superiore non spetta alcuna detrazione.

Se si tratta di un contratto c.d. convenzionale stipulato secondo la L. 431, art. 2 comma 3, o art. 4 comma 2 e 3 (indicare codice 2), ed il reddito del contribuente non supera €. 15.493,71 la detrazione annuale spettante ammonta ad €. 495,80; se il reddito non supera €. 30.987,41 la detrazione spettante ammonta ad €. 247,90; viceversa non spetta nulla.

Infine, se si tratta di un contratto stipulato secondo la L. 431, ed il contribuente ha un’età compresa tra 20 e 30 anni, e l’unità immobiliare non è destinata ad abitazione principale dei genitori (indicare codice 3), qualora il reddito del contribuente non superi €. 15.493,71 la detrazione spettante ammonta ad €. 991,60. In caso di reddito superiore non spetta alcuna detrazione.
Tale detrazione spetta per i primi 3 anni dalla data di stipula.

[ATTENZIONE: DAL 730/2011 NON E' PIU' DETRAIBILE TALE SPESA]

Nel quadro E, rigo E19, con il codice 32, è possibile indicare l’ammontare delle spese sostenute dai docenti di scuole di ogni ordine e grado per l’autoaggiornamento e la formazione.
Limite di spesa consentito €. 500,00.
Si precisa che non è più possibile, come era fino all’anno scorso, usufruire della detrazione per l’acquisto di personal computer.

Non è una novità di quest’anno, ma una piacevole conferma la possibilità di detrarre le spese di attività sportive dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, nel rigo E16 del modello 730.
Limite di €. 210,00 per ciascun figlio.
Documentazione da presentare: quietanza di pagamento dalla quale risultino i dati del soggetto che ha reso la prestazione (la palestra o piscina), l’attività sportiva, l’importo pagato, i dati del praticante l’attività sportiva, ed infine il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento.

Gli oneri deducibili vanno a diminuire l’imponibile prima di assoggettarlo all’imposta.
Gli oneri detraibili vanno a diminuire l’imposta lorda già calcolata.

Sono oneri deducibili, ad esempio: i contributi previdenziali, l’SSN versato sulle assicurazioni auto, l’INAIL delle casalinghe, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge, i contributi per i lavoratori domestici (cd. colf, badanti), le spese di assistenza ai portatori di handicap, ecc.
Sono oneri detraibili, ad esempio: le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui, le spese di istruzione, le spese funebri, le spese per attività sportive dei ragazzi, le spese per la frequenza di asili nido, le spese di ristrutturazione 36%, le spese per la sostituzione di frigoriferi, ecc.

Esempio:oneri