Il 730/4 telematico si richiede a marzo
15 marzo 2011
Ancora pochi giorni (entro il 31/03/2011) per i sostituti di imposta che desiderano ricevere il flusso telematico dei 730/4.
E’ online infatti il modello di Comunicazione per la Ricezione in via Telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello dovrà essere inviato, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate da tutti i datori di lavoro che intendono optare per la ricezione telematica delle risultanze dei modelli 730 dei propri dipendenti.
Dovrà essere inviato anche da coloro che hanno già provveduto all’invio lo scorso anno.
Versare l’Ici col modello 730: vediamo come si fa
21 febbraio 2011
Il contribuente che risulta a credito di Irpef dopo l’elaborazione del modello 730, può scegliere di utilizzare tutto il credito o parte di esso per il versamento dell’Ici dovuta per il 2011.
In tal caso dovrà redigere un modello F24 compensativo riportante il debito Ici ed il credito Irpef e presentarlo poi in banca o in posta.
Attenzione: il modello F24 va presentato in ogni caso, anche se il saldo della compensazione dovesse risultare pari a Zero.
Sul modello 730 dovrà contestualmente compilare il Quadro I, e nello specifico dovrà barrare con una X la casella 1 se intende utilizzare tutto il credito, ovvero dovrà indicare l’importo utilizzato nella casella 2 in caso di utilizzo parziale.
Va da sè che in tale caso, il credito risultante dal 730 verrà rimborsato in busta paga al dipendente (o pensionato) decurtato dell’importo dell’Ici versata.
Ricordiamo inoltre che le scadenze dell’Ici sono le seguenti:
ACCONTO entro il 16 GIUGNO
SALDO entro il 16 DICEMBRE
E’ facoltà del contribuente scegliere di effettuare tutto il versamento dell’Ici (acconto + saldo) in unica soluzione nella prima scadenza del 16 giugno.
I contribuenti interessati da Eventi Eccezionali durante l’anno 2010 e precedenti che sono stati autorizzati da Decreti Ministeriali alla sospensione o al differimento delle imposte, sono tenuti a segnalare tale situazione nel modello di dichiarazione compilato nel 2011.
A tale proposito, per il modello 730, al rigo F5, sono presenti i vecchi codici, e ne sono stati aggiunti di nuovi:
- per i contribuenti vittime di richieste estorsive;
- soppresso;
- per i contribuenti residenti al 06/04/09 nei comuni dell’Abruzzo colpiti da eventi sismici (sospensione dal 06/04 al 30/11/09 prorogati al 30/06/10);
- per i contribuenti residenti al 01/10/09 nei comuni in provincia di Messina colpiti dall’alluvione (sospensione dal 01/10 al 01/11/09 prorogati al 31/05/10);
- per i contribuenti residenti al 4/10/10 nelle province di Genova e Savona colpiti da alluvioni (sospensione dal 04/10 al 15/12/10);
- per i contribuenti residenti al 31/10/10 nei comuni del Veneto colpiti da alluvioni (sospensione del 31/10 al 20/12/10 prorogati al 30/06/11);
- per i contribuenti residenti nel comune di Viareggio (sospensione dal 29/06/09 al 31/12/10);
- per i contribuenti residenti in Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpiti da eventi meteorologici (sospensione dal 20/12/09 al 30/04/10).
2011: Cambiano le regole del Ravvedimento Operoso
8 febbraio 2011
Tutto è cambiato per quanto riguarda il Ravvedimento Operoso, e dobbiamo aggiornare quanto scritto in questo post di un anno fa.
Nel 2011 i conteggi saranno i seguenti:
Imposta + Sanzione + Interessi
Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 3%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3,75%.
Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010 interesse del 1%;
- per i giorni dal 01/01/2011 fino al momento del versamento, interesse del 1,5%.
[IMPORTANTE: Guarda QUI l'aggiornamento del post]
Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.
Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.
Il calcolo aggiornato sarà dunque il seguente:
Imposta + Sanzione + Interessi
Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.
Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.
Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:
Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.
Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)
Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.
I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Incapienza del datore di lavoro: che fine fa il credito del 730?
24 novembre 2009
Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.
Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).
Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?
Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.
Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).
Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.
Contribuente senza datore di lavoro: modalità di versamento dell’acconto di novembre
23 novembre 2009
Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.
In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell’attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio, o addirittura che non abbia affatto un datore di lavoro.
Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto*?
Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un Ricalcolo dell’importo.
In caso affermativo, applicando la nuova percentuale del 79% calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 4034 e l’anno di riferimento 2009, e nella colonna a debito, l’importo da versare.

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre
La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno 30/11/2009.
*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3
A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell’acconto Irpef per l’anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.
Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito per l’acconto di novembre*?
Non deve fare nulla.
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l’eventuale importo da trattenere.
Nel caso in cui l’acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.
*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3
[clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate]
Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.
Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.
Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.
Dichiarazione Integrativa per sanare errori e dimenticanze
29 maggio 2009
Può capitare che il contribuente si accorga, dopo la redazione del modello 730, di omissioni o errori riguardanti la dichiarazione stessa, errori che vanno ad incidere sul calcolo dell’imposta.
In tali casi deve pertanto ricorrere ad una Dichiarazione Integrativa, per sanare la sua posizione. Ma quale in particolare? In relazione al tipo di errore ed al nuovo risultato della dichiarazione è necessario predisporre un determinato modello. Vediamo i casi possibili:
- In caso di errore commesso dal Caf o Professionista abilitato, lo stesso produrrà un modello 730 Rettificativo, che andrà a sostituire il modello precedentemente redatto.
- In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Maggior Credito oppure un Minor Debito (es: dimenticanza di oneri detrabili o deducibili), si presenterà un modello 730 Integrativo. La scadenza per detta presentazione è il 25 ottobre 2009. Attenzione: non è però ammesso ricorrere al modello 730 integrativo quando anche una imposta soltanto risulti a debito.
- In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Minor Credito oppure un Maggior Debito (es: dimenticanza di redditi di varia natura, errata indicazione di familiari a carico), si presenterà il modello Unico 2009 Correttivo o Integrativo, con eventuale ravvedimento operoso per il pagamento degli importi dovuti.