Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.

Il calcolo aggiornato si presume sarà dunque il seguente:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2009 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.

Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).

Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?

Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.

Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).

Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.

Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.

In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell’attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio, o addirittura che non abbia affatto un datore di lavoro.

Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto*?

Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un Ricalcolo dell’importo.

In caso affermativo, applicando la nuova percentuale del 79% calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 4034 e l’anno di riferimento 2009, e nella colonna a debito, l’importo da versare.

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre

La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno 30/11/2009.

*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3

A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell’acconto Irpef per l’anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.

Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito per l’acconto di novembre*?

Non deve fare nulla.
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l’eventuale importo da trattenere.
Nel caso in cui l’acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.

*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3

[clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate]

Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.

Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.

Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.

Può capitare che il contribuente si accorga, dopo la redazione del modello 730, di omissioni o errori riguardanti la dichiarazione stessa, errori che vanno ad incidere sul calcolo dell’imposta.
In tali casi deve pertanto ricorrere ad una Dichiarazione Integrativa, per sanare la sua posizione. Ma quale in particolare? In relazione al tipo di errore ed al nuovo risultato della dichiarazione è necessario predisporre un determinato modello. Vediamo i casi possibili:

  • In caso di errore commesso dal Caf o Professionista abilitato, lo stesso produrrà un modello 730 Rettificativo, che andrà a sostituire il modello precedentemente redatto.
  • In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Maggior Credito oppure un Minor Debito (es: dimenticanza di oneri detrabili o deducibili), si presenterà un modello 730 Integrativo. La scadenza per detta presentazione è il 25 ottobre 2009. Attenzione: non è però ammesso ricorrere al modello 730 integrativo quando anche una imposta soltanto risulti a debito.
  • In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Minor Credito oppure un Maggior Debito (es: dimenticanza di redditi di varia natura, errata indicazione di familiari a carico), si presenterà il modello Unico 2009 Correttivo o Integrativo, con eventuale ravvedimento operoso per il pagamento degli importi dovuti.

[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.

Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)

Quando un contribuente, entro un anno dalla vendita della propria abitazione, acquisti un nuovo immobile anch’esso da adibire a prima casa (ovvero stabilirci la residenza), ha diritto ad un credito di imposta pari all’Iva o all’Imposta di registro pagata sul primo immobile agevolato. Tale importo non può mai superare però l’Iva o l’imposta di registro pagata sul secondo acquisto.

Esempio:
Nell’anno 2000 acquisto la mia prima casa pagando un’Imposta di Registro di €. 4.000.
A gennaio 2008 la vendo, ed a marzo 2008 acquisto un nuovo immobile pagando un’imposta di registro di €. 6.000.
Ho diritto ad un Credito di imposta di €. 4.000.

Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione della nuova imposta di registro, o alternativamente nel modello 730, dove va indicato nel rigo G1 colonna 2.

Il rigo G1 colonna 3 va compilato invece nel caso in cui il credito maturato nel 2008 sia stato già parzialmente utilizzato a copertura di altre imposte.

Il rigo G1 colonna 1 va compilato invece nel caso in cui tale Credito di imposta sia maturato negli anni precedenti e non sia stato completamente utilizzato. Si verifichi l’importo riportato come credito residuo nel modello 730 dell’anno precedente nel rigo 59.

Attenzione: leggi l’aggiornamento in data 02 luglio 2009.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, a partire dal mese di luglio (inteso come momento della liquidazione della busta paga) il datore di lavoro che avrà ricevuto dal CAF il mod. 730/4 con le risultanze a credito o a debito del proprio dipendente, inizierà a corrispondere o trattenere le somme dovute.

Il datore di lavoro a sua volta compenserà tale rimborso al dipendente a credito con l’Irpef a sua volta trattenuta sulla totalità dei lavoratori dipendenti. Qualora non ci fosse capienza (ovvero l’Irpef trattenuta non fosse sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente), il residuo credito verrà corrisposto nei mesi successivi.
Il meccanismo può risultare non intuitivo, ecco però un semplice esempio per chiarire il concetto:

Ditta con 5 dipendenti che versa mensilmente euro 1.000 di Irpef (somma dell’Irpef trattenuta ai 5 dipendenti).
Un solo dipendente compila il modello 730 ed ha diritto ad un rimborso di €. 1.400.
Nel mese di luglio la ditta potrà corrispondere al dipendente a credito fino ad un massimo di €. 1000 (tetto corrispondente al debito totale). I residui €. 400 verranno corrisposti al dipendente nel mese successivo.

Per quanto riguarda i pensionati che hanno come sostituto di imposta Inps, Inpdap o enti similari, la decorrenza è da agosto o settembre. Il meccanismo naturalmente è il medesimo.

Si amplia quest’anno l’elenco dei sostituti di imposta incaricati di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 730/4 (ovvero il risultato della dichiarazione). Si tratta di quei datori di lavoro aventi domicilio in una delle cosiddette province sperimentali.

Le province sono le seguenti: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.