Calcolo del Ravvedimento Operoso per imposte non versate
21 maggio 2009
[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.
Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:
Imposta + Sanzione + Interessi
Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.
Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.
Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:
Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.
Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)
Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.
I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)
Riacquisto della prima casa: spetta il credito di imposta
20 aprile 2009
Quando un contribuente, entro un anno dalla vendita della propria abitazione, acquisti un nuovo immobile anch’esso da adibire a prima casa (ovvero stabilirci la residenza), ha diritto ad un credito di imposta pari all’Iva o all’Imposta di registro pagata sul primo immobile agevolato. Tale importo non può mai superare però l’Iva o l’imposta di registro pagata sul secondo acquisto.
Esempio:
Nell’anno 2000 acquisto la mia prima casa pagando un’Imposta di Registro di €. 4.000.
A gennaio 2008 la vendo, ed a marzo 2008 acquisto un nuovo immobile pagando un’imposta di registro di €. 6.000.
Ho diritto ad un Credito di imposta di €. 4.000.
Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione della nuova imposta di registro, o alternativamente nel modello 730, dove va indicato nel rigo G1 colonna 2.
Il rigo G1 colonna 3 va compilato invece nel caso in cui il credito maturato nel 2008 sia stato già parzialmente utilizzato a copertura di altre imposte.
Il rigo G1 colonna 1 va compilato invece nel caso in cui tale Credito di imposta sia maturato negli anni precedenti e non sia stato completamente utilizzato. Si verifichi l’importo riportato come credito residuo nel modello 730 dell’anno precedente nel rigo 59.
Quando ricevo il credito Irpef scaturito dal modello 730?
20 aprile 2009
Attenzione: leggi l’aggiornamento in data 02 luglio 2009.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, a partire dal mese di luglio (inteso come momento della liquidazione della busta paga) il datore di lavoro che avrà ricevuto dal CAF il mod. 730/4 con le risultanze a credito o a debito del proprio dipendente, inizierà a corrispondere o trattenere le somme dovute.
Il datore di lavoro a sua volta compenserà tale rimborso al dipendente a credito con l’Irpef a sua volta trattenuta sulla totalità dei lavoratori dipendenti. Qualora non ci fosse capienza (ovvero l’Irpef trattenuta non fosse sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente), il residuo credito verrà corrisposto nei mesi successivi.
Il meccanismo può risultare non intuitivo, ecco però un semplice esempio per chiarire il concetto:
Ditta con 5 dipendenti che versa mensilmente euro 1.000 di Irpef (somma dell’Irpef trattenuta ai 5 dipendenti).
Un solo dipendente compila il modello 730 ed ha diritto ad un rimborso di €. 1.400.
Nel mese di luglio la ditta potrà corrispondere al dipendente a credito fino ad un massimo di €. 1000 (tetto corrispondente al debito totale). I residui €. 400 verranno corrisposti al dipendente nel mese successivo.
Per quanto riguarda i pensionati che hanno come sostituto di imposta Inps, Inpdap o enti similari, la decorrenza è da agosto o settembre. Il meccanismo naturalmente è il medesimo.
Si amplia quest’anno l’elenco dei sostituti di imposta incaricati di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 730/4 (ovvero il risultato della dichiarazione). Si tratta di quei datori di lavoro aventi domicilio in una delle cosiddette province sperimentali.
Le province sono le seguenti: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.
Termini e scadenze per il contribuente
26 marzo 2009
Presentazione del modello da parte del contribuente:
- entro il 30 aprile se presentato al sostituto di imposta;
- entro il 31 maggio (slitta al 01 giugno poiché domenica) se presentato al CAF o professionista abilitato.
A partire dal mese di luglio il contribuente riceverà la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. Le ulteriori rate verranno trattenute nei mesi successivi con la maggiorazione dello 0,50% mensile.
Qualora il contribuente non volesse effettuare il versamento dell’acconto di novembre, deve comunicarlo al proprio sostituto di imposta entro il 30 settembre.