Online i nuovi modelli ed istruzioni del modello 730/2010
20 gennaio 2010
Pochi giorni fa sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e le relative istruzioni.
I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell’anno 2009, possono dunque già trovare il modello e le relative istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.
Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.
Il calcolo aggiornato sarà dunque il seguente:
Imposta + Sanzione + Interessi
Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.
Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2009 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.
Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:
Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.
Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)
Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.
I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Incapienza del datore di lavoro: che fine fa il credito del 730?
24 novembre 2009
Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.
Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).
Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?
Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.
Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).
Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.
Contribuente senza datore di lavoro: modalità di versamento dell’acconto di novembre
23 novembre 2009
Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.
In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell’attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio, o addirittura che non abbia affatto un datore di lavoro.
Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto*?
Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un Ricalcolo dell’importo.
In caso affermativo, applicando la nuova percentuale del 79% calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 4034 e l’anno di riferimento 2009, e nella colonna a debito, l’importo da versare.

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre
La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno 30/11/2009.
*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3
A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell’acconto Irpef per l’anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.
Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito per l’acconto di novembre*?
Non deve fare nulla.
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l’eventuale importo da trattenere.
Nel caso in cui l’acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.
*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3
[clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate]
Perché i Caf sono così “fiscali”?
27 ottobre 2009
Sembra una domanda retorica, ma può capitare che il contribuente che si rivolge ad un Caf si veda richiedere documentazione così dettagliata e specifica che all’apparenza possa risultare superflua.
In verità tutto ciò ha invece una sua motivazione: il Caf, in quanto istituto autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al controllo formale della documentazione presentata, deve a sua volta rispondere a controlli di regolarità dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 36 ter del DPR 600/73.
Ogni anno, pertanto, viene richiesto al Caf un controllo a campione della documentazione ritirata e conseguentemente vistata dai delegati di sportello, e laddove si dovessero riscontrare irregolarità potranno essere irrogate sanzioni in capo al responsabile del Caf, fino ad arrivare (in caso di irregolarità gravi e ripetute) alla revoca dell’autorizzazione stessa.
Si precisa che, in caso di irregolarità che generino una maggior imposta dovuta, la stessa verrà recuperata in capo al contribuente, maggiorata di interessi e sanzioni.
Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.
Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.
Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.
Dichiarazione Integrativa per sanare errori e dimenticanze
29 maggio 2009
Può capitare che il contribuente si accorga, dopo la redazione del modello 730, di omissioni o errori riguardanti la dichiarazione stessa, errori che vanno ad incidere sul calcolo dell’imposta.
In tali casi deve pertanto ricorrere ad una Dichiarazione Integrativa, per sanare la sua posizione. Ma quale in particolare? In relazione al tipo di errore ed al nuovo risultato della dichiarazione è necessario predisporre un determinato modello. Vediamo i casi possibili:
- In caso di errore commesso dal Caf o Professionista abilitato, lo stesso produrrà un modello 730 Rettificativo, che andrà a sostituire il modello precedentemente redatto.
- In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Maggior Credito oppure un Minor Debito (es: dimenticanza di oneri detrabili o deducibili), si presenterà un modello 730 Integrativo. La scadenza per detta presentazione è il 25 ottobre 2009. Attenzione: non è però ammesso ricorrere al modello 730 integrativo quando anche una imposta soltanto risulti a debito.
- In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Minor Credito oppure un Maggior Debito (es: dimenticanza di redditi di varia natura, errata indicazione di familiari a carico), si presenterà il modello Unico 2009 Correttivo o Integrativo, con eventuale ravvedimento operoso per il pagamento degli importi dovuti.
Irpef: Ricalcolo acconti nel modello 730
21 maggio 2009
A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.
In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l’anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l’anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i propri acconti.
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l’anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri oneri detraibili non presenti l’anno prima).
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la casella 1.
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti indicare tale importo ricalcolato nella casella 2.
Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi (sia modello 730 che modello UNICO), sono previste sanzioni amministrative.
Violazioni Formali
Le violazioni formali sono quelle inerenti alla errata compilazione della dichiarazione, che però non comportano evasione o differenze di imposta (es: omessa o errata indicazione del codice fiscale del contribuente, omessa indicazione di dati per la determinazione dell’imposta). In questo caso la sanzione va da €. 258,00 a €. 2.065,00.
Violazioni Sostanziali
Sono violazioni che incidono sul calcolo e relativo pagamento dei tributi (es: reddito imponibile dichiarato inferiore a quello accertato, infedele dichiarazione). In questo caso la sanzione amministrativa va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito accertato.
Infine, nel caso specifico di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte dovute si applica la sanzione del 30 per cento.
Predetta sanzione è ridotta in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se non è ancora stato inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate il relativo Accertamento, è però possibile regolarizzare la propria posizione debitoria tramite il cosiddetto Ravvedimento Operoso, che consiste nella eventuale presentazione di una nuova dichiarazione (integrativa) e nel versamento della maggiore imposta auto-sanzionata.