I contribuenti interessati da Eventi Eccezionali durante l’anno 2010 e precedenti che sono stati autorizzati da Decreti Ministeriali alla sospensione o al differimento delle imposte, sono tenuti a segnalare tale situazione nel modello di dichiarazione compilato nel 2011.

A tale proposito, per il modello 730, al rigo F5, sono presenti i vecchi codici, e ne sono stati aggiunti di nuovi:

  1. per i contribuenti vittime di richieste estorsive;
  2. soppresso;
  3. per i contribuenti residenti al 06/04/09 nei comuni dell’Abruzzo colpiti da eventi sismici (sospensione dal 06/04 al 30/11/09 prorogati al 30/06/10);
  4. per i contribuenti residenti al 01/10/09 nei comuni in provincia di Messina colpiti dall’alluvione (sospensione dal 01/10 al 01/11/09 prorogati al 31/05/10);
  5. per i contribuenti residenti al 4/10/10 nelle province di Genova e Savona colpiti da alluvioni (sospensione dal 04/10 al 15/12/10);
  6. per i contribuenti residenti al 31/10/10 nei comuni del Veneto colpiti da alluvioni (sospensione del 31/10 al 20/12/10 prorogati al 30/06/11);
  7. per i contribuenti residenti nel comune di Viareggio (sospensione dal 29/06/09 al 31/12/10);
  8. per i contribuenti residenti in Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpiti da eventi meteorologici (sospensione dal 20/12/09 al 30/04/10).

Nel Cud2011 la vera novità la troviamo ai campi 97, 98, 99, 100.

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo

E’ in tali spazi, infatti, che il datore di lavoro certifica al proprio lavoratore dipendente di avergli corrisposto negli anni precedenti talune somme che, avendo determinato un incremento produttivo aziendale, permettono allo stesso dipendente di godere di una tassazione più favorevole di quella precedentemente applicata.

Si tratta, come già anticipato, di somme relative a lavoro notturno (sia per la retribuzione ordinaria che per la relativa maggiorazione) e di somme relative a lavoro straordinario.

Il dipendente dovrà allora riverificare di avere i requisiti di legge* ed una volta confermato ciò potrà far valere il credito nel modello 730, quadro F, sezione IX, rigo F13.

*Ricordiamo che i Requisiti per poter beneficiare dell’imposta agevolata del 10% sono i seguenti:
- per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 3.000
- per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 6.000

A certificazione di tali redditi e verifica dei limiti sarà necessario che il contribuente produca al proprio CAF una copia delle dichiarazioni dei redditi e dei Cud degli anni 2008 e 2009.

[vedi anche qui e qui]

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in veste grafica rinnovata e con un linguaggio più chiaro, il modello di Certificazione dei Redditi di Lavoro Dipendente CUD2011 ed il modello di Dichiarazione dei Redditi dei Lavoratori Dipendenti 730/2011.

A dire il vero i modelli veri e propri non presentano grandi novità salvo i colori di presentazione, è vero però che le Istruzioni ad essi relative appaiono subito più chiare ed immediate (istruzioni 730/2011) ad esempio per quanto riguarda le schede di sintesi per chi deve o non deve presentare il modello.

Tra le novità di rilievo del modello 730, naturalmente, l’introduzione della cedolare secca del 20% sulle locazioni degli immobili nella provincia de L’Aquila e la presenza di una sezione apposita per la detassazione delle prestazioni straordinarie del 2008 e del 2009 certificate dai datori di lavoro e legate ad incrementi produttivi.

Tutto è cambiato per quanto riguarda il Ravvedimento Operoso, e dobbiamo aggiornare quanto scritto in questo post di un anno fa.

Nel 2011 i  conteggi saranno i seguenti:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.

Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 3%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3,75%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:

- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010 interesse del 1%;
- per i giorni dal 01/01/2011 fino al momento del versamento, interesse del 1,5%.

Pochi giorni fa sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e le relative istruzioni.

I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell’anno 2009, possono dunque già trovare il modello e le relative istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

[IMPORTANTE: Guarda QUI l'aggiornamento del post]

Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.

Il calcolo aggiornato sarà dunque il seguente:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.

Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).

Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?

Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.

Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).

Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.

Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.

In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell’attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio, o addirittura che non abbia affatto un datore di lavoro.

Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto*?

Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un Ricalcolo dell’importo.

In caso affermativo, applicando la nuova percentuale del 79% calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 4034 e l’anno di riferimento 2009, e nella colonna a debito, l’importo da versare.

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre

La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno 30/11/2009.

*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3

A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell’acconto Irpef per l’anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.

Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito per l’acconto di novembre*?

Non deve fare nulla.
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l’eventuale importo da trattenere.
Nel caso in cui l’acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.

*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3

[clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate]

Sembra una domanda retorica, ma può capitare che il contribuente che si rivolge ad un Caf si veda richiedere documentazione così dettagliata e specifica che all’apparenza possa risultare superflua.

In verità tutto ciò ha invece una sua motivazione: il Caf, in quanto istituto autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al controllo formale della documentazione presentata, deve a sua volta rispondere a controlli di regolarità dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 36 ter del DPR 600/73.

Ogni anno, pertanto, viene richiesto al Caf un controllo a campione della documentazione ritirata e conseguentemente vistata dai delegati di sportello, e laddove si dovessero riscontrare irregolarità potranno essere irrogate sanzioni in capo al responsabile del Caf, fino ad arrivare (in caso di irregolarità gravi e ripetute) alla revoca dell’autorizzazione stessa.

Si precisa che, in caso di irregolarità che generino una maggior imposta dovuta, la stessa verrà recuperata in capo al contribuente, maggiorata di interessi e sanzioni.