Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.

Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.

Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.

Può capitare che il contribuente si accorga, dopo la redazione del modello 730, di omissioni o errori riguardanti la dichiarazione stessa, errori che vanno ad incidere sul calcolo dell’imposta.
In tali casi deve pertanto ricorrere ad una Dichiarazione Integrativa, per sanare la sua posizione. Ma quale in particolare? In relazione al tipo di errore ed al nuovo risultato della dichiarazione è necessario predisporre un determinato modello. Vediamo i casi possibili:

  • In caso di errore commesso dal Caf o Professionista abilitato, lo stesso produrrà un modello 730 Rettificativo, che andrà a sostituire il modello precedentemente redatto.
  • In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Maggior Credito oppure un Minor Debito (es: dimenticanza di oneri detrabili o deducibili), si presenterà un modello 730 Integrativo. La scadenza per detta presentazione è il 25 ottobre 2009. Attenzione: non è però ammesso ricorrere al modello 730 integrativo quando anche una imposta soltanto risulti a debito.
  • In caso di errore commesso dal Contribuente, che genera un Minor Credito oppure un Maggior Debito (es: dimenticanza di redditi di varia natura, errata indicazione di familiari a carico), si presenterà il modello Unico 2009 Correttivo o Integrativo, con eventuale ravvedimento operoso per il pagamento degli importi dovuti.

A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.

In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l’anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l’anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i propri acconti.
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l’anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri oneri detraibili non presenti l’anno prima).
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la casella 1.
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti indicare tale importo ricalcolato nella casella 2.

Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi (sia modello 730 che modello UNICO), sono previste sanzioni amministrative.

Violazioni Formali
Le violazioni formali sono quelle inerenti alla errata compilazione della dichiarazione, che però non comportano evasione o differenze di imposta (es: omessa o errata indicazione del codice fiscale del contribuente, omessa indicazione di dati per la determinazione dell’imposta). In questo caso la sanzione va da €. 258,00 a €. 2.065,00.

Violazioni Sostanziali
Sono violazioni che incidono sul calcolo e relativo pagamento dei tributi (es: reddito imponibile dichiarato inferiore a quello accertato, infedele dichiarazione). In questo caso la sanzione amministrativa va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito accertato.
Infine, nel caso specifico di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte dovute si applica la sanzione del 30 per cento.

Predetta sanzione è ridotta in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non è ancora stato inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate il relativo Accertamento, è però possibile regolarizzare la propria posizione debitoria tramite il cosiddetto Ravvedimento Operoso, che consiste nella eventuale presentazione di una nuova dichiarazione (integrativa) e nel versamento della maggiore imposta auto-sanzionata.

[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.

Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)

UPDATE: LEGGI LE NOVITA’ 2009 - LA RIDUZIONE DELL’ACCONTO (clicca qui)

Ogni anno il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e risulta a debito di imposte è tenuto al versamento degli acconti per l’anno successivo.
Il calcolo dell’Irpef lo conosciamo. Ora vediamo il semplice calcolo degli acconti dovuti.
Nel quadro del calcolo (vale sia per il modello 730 che per il modello Unico), individuiamo il rigo chiamato Differenza.
A tale importo applicheremo il 99%, ottenendo così l’importo totale dell’acconto dovuto. Di tale importo, il 40% sarà dovuto come 1° acconto, ed il restante 60% come 2° acconto.

Esempio:

Differenza = €. 846,00
Acconto totale =€. 837,54
1° acconto 40% = €. 335,02
2° acconto 60% = €. 502,52

Attenzione: se l’importo indicato nel rigo Differenza risulta inferiore ad €. 260,12 l’acconto sarà dovuto in unica soluzione in occasione della seconda scadenza; se risulta inferiore ad €. 52,00 l’acconto non è dovuto.
Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le numerose casistiche di richiesta del Bonus straordinario (i requisiti indispensabili qui), si rileva un “involontario” trattamento di favore per le coppie non sposate e per i coniugi separati con figli.
Infatti una circolare ministeriale ha precisato che le coppie non sposate con figli e/o i coniugi separati/divorziati possono costituire ciascuno un nucleo familiare autonomo con eventuali figli a carico.

Pertanto si evince come un solo genitore con eventuali figli a carico sia favorito da un reddito senza dubbio inferiore rispetto a quello di un nucleo familiare con 2 genitori.

Chiariamo il concetto con un esempio molto semplice:

  • madre con un reddito di lav. dipendente di €. 15.000,00
  • padre con un reddito di lav. dipendente di €. 20.000,00
  • nr. 2 figli a carico.

Se la coppia fosse sposata il reddito complessivo del nucleo familiare ammonterebbe ad €. 35.000 e non ci sarebbe diritto ad alcun Bonus famiglie.
Viceversa, se la coppia fosse separata o solo convivente, la madre da sola potrebbe farne richiesta per se stessa ed i 2 figli a carico, entrando a far parte del 3° scaglione, e beneficiando pertanto di un Bonus di €. 450,00.

  • (se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00)

Naturalmente non spetterebbe però alcun Bonus per dichiaranti senza familiari a carico, se non nell’unico caso in cui gli stessi siano titolari di un reddito di pensione (vedi i requisiti).

A differenza del modello UNICO, dove non è contemplata la possibilità, il contribuente che opta per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730, può avvalersi della forma congiunta, ovvero di un’unica dichiarazione per tassare i redditi propri e del coniuge e detrarne le relative spese.

Agli effetti pratici però la dichiarazione congiunta è di fatto composta da 2 dichiarazioni a se’ stanti, ciascuna per ogni coniuge, dove ognuno di essi dichiara separatamente i propri redditi e detrae le proprie spese, per poi congiungersi in una vera e propria somma algebrica in fase di risultato finale.

Quando si può utilizzarla?

  • Quando entrambi i coniugi possiedo tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730 (ovvero lavoro dipendente ed assimilati e redditi diversi di vari natura, ma non lavoro autonomo abituale, non redditi di impresa, o anche solo partecipazioni, ecc.).
  • Quando almeno uno dei due coniugi ha un sostituto di imposta al momento della presentazione del modello.

Quando conviene optare per la dichiarazione congiunta?

  • Quando uno dei due coniugi matura (per vari motivi) un credito molto alto e l’altro coniuge è a debito: le partite si compensano.
  • Quando uno dei due coniugi non ha sostituto di imposta al momento della presentazione del modello: utilizza così il datore di lavoro del contribuente dichiarante per ottenere in tempi brevi un eventuale rimborso.

Il contribuente che opta per la dichiarazione congiunta dovrà presentare pertanto i due modelli compilati, barrando sul frontespizio del dichiarante (in alto) la casella “dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge dovrà barrare sul proprio modello, sempre nel frontespizio, la casella “coniuge dichiarante”.

Come già precedentemente affrontato, il D.L. 185/2008 ha introdotto un Bonus Straordinario per le famiglie a basso reddito.
Chi non avesse provveduto a richiederlo per tempo al proprio datore di lavoro, o direttamente all’agenzia delle entrate può avvalersi del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, e nel particolare caso del modello 730/2009, nel Quadro-R.

Ma quali sono i requisiti necessari per aver diritto a tale Bonus?

  • essere residenti in Italia;
  • aver conseguito nell’anno 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  • avere redditi fondiari (terreni e fabbricati) non superiori ad €. 2.500,00;
  • solo il coniuge o i familiari a carico possono aver conseguito redditi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo o commerciale.
  • nel caso di unico componente di nucleo familiare, inoltre, il contribuente deve essere titolare di reddito di pensione.

A quanto ammonta il Bonus, e chi può farne richiesta?

Il Bonus Straordinario viene calcolato in base al reddito complessivo del nucleo familiare, ed attribuito ad un unico richiedente per scaglioni in relazione al numero dei componenti.

  • se 1 componente e reddito inferiore ad €. 15.000 bonus spettante €. 200,00
  • se 2 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 300,00
  • se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00
  • se 4 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 500,00
  • se 5 componenti e reddito inferiore ad €. 20.000 bonus spettante €. 600,00
  • oltre 5 componenti e reddito inferiore ad €. 22.000 bonus spettante €. 1.000,00
  • se nel nucleo familiare è presente un componente portatore di handicap, ed il reddito è inferiore ad €. 35.000 il bonus spettante ammonta ad €. 1.000,00 indipendentemente dal numero dei familiari.

Attenzione:
Si noti come, nel caso di un componente disabile, il limite di reddito molto più elevato (€. 35.000) consente ad un numero maggiore di contribuenti di potersene avvalere.
Una cosa buona.

Quando un contribuente, entro un anno dalla vendita della propria abitazione, acquisti un nuovo immobile anch’esso da adibire a prima casa (ovvero stabilirci la residenza), ha diritto ad un credito di imposta pari all’Iva o all’Imposta di registro pagata sul primo immobile agevolato. Tale importo non può mai superare però l’Iva o l’imposta di registro pagata sul secondo acquisto.

Esempio:
Nell’anno 2000 acquisto la mia prima casa pagando un’Imposta di Registro di €. 4.000.
A gennaio 2008 la vendo, ed a marzo 2008 acquisto un nuovo immobile pagando un’imposta di registro di €. 6.000.
Ho diritto ad un Credito di imposta di €. 4.000.

Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione della nuova imposta di registro, o alternativamente nel modello 730, dove va indicato nel rigo G1 colonna 2.

Il rigo G1 colonna 3 va compilato invece nel caso in cui il credito maturato nel 2008 sia stato già parzialmente utilizzato a copertura di altre imposte.

Il rigo G1 colonna 1 va compilato invece nel caso in cui tale Credito di imposta sia maturato negli anni precedenti e non sia stato completamente utilizzato. Si verifichi l’importo riportato come credito residuo nel modello 730 dell’anno precedente nel rigo 59.