Irpef: Ricalcolo acconti nel modello 730
21 maggio 2009
A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.
In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l’anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l’anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i propri acconti.
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l’anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri oneri detraibili non presenti l’anno prima).
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la casella 1.
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti indicare tale importo ricalcolato nella casella 2.
Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi (sia modello 730 che modello UNICO), sono previste sanzioni amministrative.
Violazioni Formali
Le violazioni formali sono quelle inerenti alla errata compilazione della dichiarazione, che però non comportano evasione o differenze di imposta (es: omessa o errata indicazione del codice fiscale del contribuente, omessa indicazione di dati per la determinazione dell’imposta). In questo caso la sanzione va da €. 258,00 a €. 2.065,00.
Violazioni Sostanziali
Sono violazioni che incidono sul calcolo e relativo pagamento dei tributi (es: reddito imponibile dichiarato inferiore a quello accertato, infedele dichiarazione). In questo caso la sanzione amministrativa va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito accertato.
Infine, nel caso specifico di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte dovute si applica la sanzione del 30 per cento.
Predetta sanzione è ridotta in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se non è ancora stato inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate il relativo Accertamento, è però possibile regolarizzare la propria posizione debitoria tramite il cosiddetto Ravvedimento Operoso, che consiste nella eventuale presentazione di una nuova dichiarazione (integrativa) e nel versamento della maggiore imposta auto-sanzionata.
Calcolo del Ravvedimento Operoso per imposte non versate
21 maggio 2009
[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.
Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:
Imposta + Sanzione + Interessi
Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.
Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.
Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:
Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.
Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)
Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.
I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)
Irpef: il calcolo degli acconti
20 maggio 2009
UPDATE: LEGGI LE NOVITA’ 2009 - LA RIDUZIONE DELL’ACCONTO (clicca qui)
Ogni anno il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e risulta a debito di imposte è tenuto al versamento degli acconti per l’anno successivo.
Il calcolo dell’Irpef lo conosciamo. Ora vediamo il semplice calcolo degli acconti dovuti.
Nel quadro del calcolo (vale sia per il modello 730 che per il modello Unico), individuiamo il rigo chiamato Differenza.
A tale importo applicheremo il 99%, ottenendo così l’importo totale dell’acconto dovuto. Di tale importo, il 40% sarà dovuto come 1° acconto, ed il restante 60% come 2° acconto.
Esempio:
Differenza = €. 846,00
Acconto totale =€. 837,54
1° acconto 40% = €. 335,02
2° acconto 60% = €. 502,52
Attenzione: se l’importo indicato nel rigo Differenza risulta inferiore ad €. 260,12 l’acconto sarà dovuto in unica soluzione in occasione della seconda scadenza; se risulta inferiore ad €. 52,00 l’acconto non è dovuto.
Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per le spese sanitarie sostenute all’estero valgono le stesse regole di quelle sostenute in Italia, la documentazione necessaria è la medesima, e vanno indicate nel rigo E1 con la franchigia di €. 129,11.
L’unica differenza consiste nella traduzione:
- se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo è sufficiente la traduzione effettuata dal contribuente;
- se la documentazione è in una lingua diversa dalle precedenti, è necessaria una traduzione giurata.
Eccezione: non è necessaria la traduzione nei seguenti casi: per i contribuenti della Valle d’Aosta se la spesa è in lingua francese; per i contribuenti della provincia di Bolzano se la spesa è in lingua tedesca.
Non sono invece detraibili le spese relative al soggiorno ed al trasferimento all’estero, seppur correlati a motivi di salute.
Rimborsi di spese detratte: tassazione separata
11 maggio 2009
Quando un contribuente riceve un rimborso da parte di terzi di spese che aveva precedentemente portato in detrazione sui modelli di dichiarazione dei redditi, è tenuto a tassare tali importi rimborsati.
Esempio: nel 2007 porto in detrazione spese sanitarie per €. 500,00. La mia assicurazione privata mi rimborsa nel 2008 €. 320,00. Oppure: nel 2007 porto in detrazione tasse universitarie per €. 700,00 ma grazie ad un contributo mi vengono rimborsati l’anno seguente €. 200,00.
Tali importi rimborsati (€. 320,00 di spese sanitarie ed €. 200 di spese di istruzione) andranno indicati sul modello 730 nel rigo D7 con codice 4.
E’ possibile barrare la casella “Tassazione Ordinaria” per far applicare direttamente sul modello 730 la tassazione vigente (in cumulo con gli altri redditi del contribuente).
Viceversa, con la Tassazione Separata, si verserà un acconto del 20% in sede di dichiarazione, e sarà poi l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’eventuale saldo dovuto con apposita cartella.
Il contribuente che cede a titolo oneroso un immobile posseduto da meno di 5 anni realizza una Plusvalenza tassabile con il principio di cassa. La plusvalenza è data dalla differenza tra il ricavato alla vendita ed prezzo pagato all’acquisto.
La Plusvalenza non si applica solo nel caso in cui l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (ovvero vi abbia trasferito la residenza) per la maggior parte del periodo.
Tale Plusvalenza, se non assoggettata ad imposta sostitutiva dal notaio in occasione dell’atto di vendita, va dichiarata nel modello 730 tra gli Altri Redditi, nel quadro D, rigo D4 indicando in colonna 1 il codice 2.
Per tali redditi non è prevista alcuna detrazione di lavoro dipendente.
Spese dei figli: chi le detrae?
5 maggio 2009
E’ risaputo ormai che talune spese (sanitarie, assicurazione, di istruzione) sostenute dai familiari a carico vengano detratte dai genitori, ma in quale misura?
Di norma, se il documento di spesa è intestato al figlio, la spesa va suddivisa tra i genitori al 50%.
Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori in nome e per conto del figlio, la detrazione spetta a quel genitore.
Se il documento di spesa è intestato al figlio ma la spesa è stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori, lo stesso ha diritto alla detrazione per intero previa annotazione sulla fattura stessa del sostenimento dell’onere.
Se le spese sono state sostenute da un figlio che nel corso dell’anno ha percepito un reddito tale da non risultare più a carico (ovvero superiore ad €. 2.840,51), le stesse spese non potranno essere detratte dai genitori ma eventualmente dal figlio. Quando però il documento di spesa è intestato al genitore in nome e per conto del figlio, la spesa non potrà essere detratta da nessuno.
Attenzione: la suddivisione delle detrazioni per familiari a carico indicate dai genitori sulla propria dichiarazione dei redditi non ha alcuna rilevanza sulla suddivisione delle relative spese sostenute (ovvero: posso godere della detrazione per figli a carico al 50%, ma contemporaneamente detrarre al 100% le spese di istruzione di mio figlio, nel caso io le abbia effettivamente sostenute).
Prestazioni Occasionali da dichiarare come Altri Redditi
4 maggio 2009
Tra le tipologie di reddito per le quali spettano detrazioni di imposta vi è anche la Prestazione o il Compenso Occasionale.
Se derivante da attività di tipo commerciale va indicato nel rigo D5 codice 1.
Se derivante da attività di tipo professionale invece rigo D5 ma codice 2.
Infine, se il compenso è derivante dall’assunzione di “obblighi di fare, non fare o permettere”, il rigo D5 codice 3.
In colonna 2 va indicato il reddito, in colonna 3 le spese sostenute per tale attività (indicate sul prospetto), ed in colonna 4 le ritenute applicate.
Le detrazioni spettanti sono teoriche e vengono calcolate secondo la seguente tabella:

Tra le numerose casistiche di richiesta del Bonus straordinario (i requisiti indispensabili qui), si rileva un “involontario” trattamento di favore per le coppie non sposate e per i coniugi separati con figli.
Infatti una circolare ministeriale ha precisato che le coppie non sposate con figli e/o i coniugi separati/divorziati possono costituire ciascuno un nucleo familiare autonomo con eventuali figli a carico.
Pertanto si evince come un solo genitore con eventuali figli a carico sia favorito da un reddito senza dubbio inferiore rispetto a quello di un nucleo familiare con 2 genitori.
Chiariamo il concetto con un esempio molto semplice:
- madre con un reddito di lav. dipendente di €. 15.000,00
- padre con un reddito di lav. dipendente di €. 20.000,00
- nr. 2 figli a carico.
Se la coppia fosse sposata il reddito complessivo del nucleo familiare ammonterebbe ad €. 35.000 e non ci sarebbe diritto ad alcun Bonus famiglie.
Viceversa, se la coppia fosse separata o solo convivente, la madre da sola potrebbe farne richiesta per se stessa ed i 2 figli a carico, entrando a far parte del 3° scaglione, e beneficiando pertanto di un Bonus di €. 450,00.
- (se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00)
Naturalmente non spetterebbe però alcun Bonus per dichiaranti senza familiari a carico, se non nell’unico caso in cui gli stessi siano titolari di un reddito di pensione (vedi i requisiti).