E’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali.

Deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del farmaco stesso.

Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente.

Per il periodo transitorio dal 31/07/2009 al 31/12/2009 risultano detraibili sia gli scontrini emessi nel vecchio sistema che nel nuovo, mentre dal 01/01/2010 saranno considerati validi ai fini della detrazione soltanto questi ultimi.

Finalmente un po’ di chiarezza e precisione nella detrazione dei farmaci da banco rigo E1, ovvero spese per medicinali acquistati senza prescrizione medica.
Dal 01/01/2008 la detrazione (del 19% con franchigia di €. 129,00) è ammessa solo a condizione che lo scontrino sia parlante, e cioè che riporti esattamente natura, qualità e quantità dei farmaci, e codice fiscale del contribuente.