Il 730/4 telematico si richiede a marzo
15 marzo 2011
Ancora pochi giorni (entro il 31/03/2011) per i sostituti di imposta che desiderano ricevere il flusso telematico dei 730/4.
E’ online infatti il modello di Comunicazione per la Ricezione in via Telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello dovrà essere inviato, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate da tutti i datori di lavoro che intendono optare per la ricezione telematica delle risultanze dei modelli 730 dei propri dipendenti.
Dovrà essere inviato anche da coloro che hanno già provveduto all’invio lo scorso anno.
Nel Cud2011 la vera novità la troviamo ai campi 97, 98, 99, 100.

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo
E’ in tali spazi, infatti, che il datore di lavoro certifica al proprio lavoratore dipendente di avergli corrisposto negli anni precedenti talune somme che, avendo determinato un incremento produttivo aziendale, permettono allo stesso dipendente di godere di una tassazione più favorevole di quella precedentemente applicata.
Si tratta, come già anticipato, di somme relative a lavoro notturno (sia per la retribuzione ordinaria che per la relativa maggiorazione) e di somme relative a lavoro straordinario.
Il dipendente dovrà allora riverificare di avere i requisiti di legge* ed una volta confermato ciò potrà far valere il credito nel modello 730, quadro F, sezione IX, rigo F13.
*Ricordiamo che i Requisiti per poter beneficiare dell’imposta agevolata del 10% sono i seguenti:
- per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 3.000
- per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 6.000
A certificazione di tali redditi e verifica dei limiti sarà necessario che il contribuente produca al proprio CAF una copia delle dichiarazioni dei redditi e dei Cud degli anni 2008 e 2009.
Incapienza del datore di lavoro: che fine fa il credito del 730?
24 novembre 2009
Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.
Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).
Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?
Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.
Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).
Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.