I soggetti che aderiscono alle forme di Previdenza Complementare possono richiedere un’anticipazione della posizione maturata. Le motivazioni della richiesta possono essere motivate da Spese Sanitarie dovute a gravi situazioni familiari, ad Acquisto della Prima Casa di Abitazione, o per altri motivi previsti dal contratto.
Tali anticipazioni richieste, sulle quali è applicata una ritenuta a titolo di imposta, possono anche essere successivamente reintegrate dal contribuente stesso, mediante versamenti che possono eccedere il limite di deducibilità annuo (pari a €. 5.164,57), al fine di ricostituire il patrimonio esistente.
In tali casi, la norma prevede pertanto che su tali somme reintegrate venga riconosciuto un Credito di Imposta pari alla Ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato (intera, per esempio, se il reintegro avviene interamente in unica soluzione).
Detto Credito di Imposta trova la sua collocazione nel 730/2011 (novità) nel rigo G3, dove in colonna 1 andremo ad indicare l’anno in cui si è percepita l’anticipazione, in colonna 2 se il reintegro è parziale o totale, in colonna 3 l’importo del reintegro, in colonna 4 il credito di imposta maturato ed infine in colonna 5 l’eventuale parte di credito già utilizzato in compensazione in modello F24 prima della presentazione della dichiarazione.