A differenza del modello UNICO, dove non è contemplata la possibilità, il contribuente che opta per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730, può avvalersi della forma congiunta, ovvero di un’unica dichiarazione per tassare i redditi propri e del coniuge e detrarne le relative spese.

Agli effetti pratici però la dichiarazione congiunta è di fatto composta da 2 dichiarazioni a se’ stanti, ciascuna per ogni coniuge, dove ognuno di essi dichiara separatamente i propri redditi e detrae le proprie spese, per poi congiungersi in una vera e propria somma algebrica in fase di risultato finale.

Quando si può utilizzarla?

  • Quando entrambi i coniugi possiedo tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730 (ovvero lavoro dipendente ed assimilati e redditi diversi di vari natura, ma non lavoro autonomo abituale, non redditi di impresa, o anche solo partecipazioni, ecc.).
  • Quando almeno uno dei due coniugi ha un sostituto di imposta al momento della presentazione del modello.

Quando conviene optare per la dichiarazione congiunta?

  • Quando uno dei due coniugi matura (per vari motivi) un credito molto alto e l’altro coniuge è a debito: le partite si compensano.
  • Quando uno dei due coniugi non ha sostituto di imposta al momento della presentazione del modello: utilizza così il datore di lavoro del contribuente dichiarante per ottenere in tempi brevi un eventuale rimborso.

Il contribuente che opta per la dichiarazione congiunta dovrà presentare pertanto i due modelli compilati, barrando sul frontespizio del dichiarante (in alto) la casella “dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge dovrà barrare sul proprio modello, sempre nel frontespizio, la casella “coniuge dichiarante”.

Attenzione: leggi l’aggiornamento in data 02 luglio 2009.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, a partire dal mese di luglio (inteso come momento della liquidazione della busta paga) il datore di lavoro che avrà ricevuto dal CAF il mod. 730/4 con le risultanze a credito o a debito del proprio dipendente, inizierà a corrispondere o trattenere le somme dovute.

Il datore di lavoro a sua volta compenserà tale rimborso al dipendente a credito con l’Irpef a sua volta trattenuta sulla totalità dei lavoratori dipendenti. Qualora non ci fosse capienza (ovvero l’Irpef trattenuta non fosse sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente), il residuo credito verrà corrisposto nei mesi successivi.
Il meccanismo può risultare non intuitivo, ecco però un semplice esempio per chiarire il concetto:

Ditta con 5 dipendenti che versa mensilmente euro 1.000 di Irpef (somma dell’Irpef trattenuta ai 5 dipendenti).
Un solo dipendente compila il modello 730 ed ha diritto ad un rimborso di €. 1.400.
Nel mese di luglio la ditta potrà corrispondere al dipendente a credito fino ad un massimo di €. 1000 (tetto corrispondente al debito totale). I residui €. 400 verranno corrisposti al dipendente nel mese successivo.

Per quanto riguarda i pensionati che hanno come sostituto di imposta Inps, Inpdap o enti similari, la decorrenza è da agosto o settembre. Il meccanismo naturalmente è il medesimo.