A differenza del modello UNICO, dove non è contemplata la possibilità, il contribuente che opta per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730, può avvalersi della forma congiunta, ovvero di un’unica dichiarazione per tassare i redditi propri e del coniuge e detrarne le relative spese.
Agli effetti pratici però la dichiarazione congiunta è di fatto composta da 2 dichiarazioni a se’ stanti, ciascuna per ogni coniuge, dove ognuno di essi dichiara separatamente i propri redditi e detrae le proprie spese, per poi congiungersi in una vera e propria somma algebrica in fase di risultato finale.
Quando si può utilizzarla?
- Quando entrambi i coniugi possiedo tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730 (ovvero lavoro dipendente ed assimilati e redditi diversi di vari natura, ma non lavoro autonomo abituale, non redditi di impresa, o anche solo partecipazioni, ecc.).
- Quando almeno uno dei due coniugi ha un sostituto di imposta al momento della presentazione del modello.
Quando conviene optare per la dichiarazione congiunta?
- Quando uno dei due coniugi matura (per vari motivi) un credito molto alto e l’altro coniuge è a debito: le partite si compensano.
- Quando uno dei due coniugi non ha sostituto di imposta al momento della presentazione del modello: utilizza così il datore di lavoro del contribuente dichiarante per ottenere in tempi brevi un eventuale rimborso.
Il contribuente che opta per la dichiarazione congiunta dovrà presentare pertanto i due modelli compilati, barrando sul frontespizio del dichiarante (in alto) la casella “dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge dovrà barrare sul proprio modello, sempre nel frontespizio, la casella “coniuge dichiarante”.
Quando ricevo il credito Irpef scaturito dal modello 730?
20 aprile 2009
Attenzione: leggi l’aggiornamento in data 02 luglio 2009.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, a partire dal mese di luglio (inteso come momento della liquidazione della busta paga) il datore di lavoro che avrà ricevuto dal CAF il mod. 730/4 con le risultanze a credito o a debito del proprio dipendente, inizierà a corrispondere o trattenere le somme dovute.
Il datore di lavoro a sua volta compenserà tale rimborso al dipendente a credito con l’Irpef a sua volta trattenuta sulla totalità dei lavoratori dipendenti. Qualora non ci fosse capienza (ovvero l’Irpef trattenuta non fosse sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente), il residuo credito verrà corrisposto nei mesi successivi.
Il meccanismo può risultare non intuitivo, ecco però un semplice esempio per chiarire il concetto:
Ditta con 5 dipendenti che versa mensilmente euro 1.000 di Irpef (somma dell’Irpef trattenuta ai 5 dipendenti).
Un solo dipendente compila il modello 730 ed ha diritto ad un rimborso di €. 1.400.
Nel mese di luglio la ditta potrà corrispondere al dipendente a credito fino ad un massimo di €. 1000 (tetto corrispondente al debito totale). I residui €. 400 verranno corrisposti al dipendente nel mese successivo.
Per quanto riguarda i pensionati che hanno come sostituto di imposta Inps, Inpdap o enti similari, la decorrenza è da agosto o settembre. Il meccanismo naturalmente è il medesimo.