Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.

Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).

Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?

Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.

Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).

Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.

Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.

Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.

Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.

Ma io devo fare il 730?

9 aprile 2009

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, la prima imprescindibile condizione, pertanto, è la presenza di un datore di lavoro alla data di presentazione del modello.

Ma chi deve farlo?
Premettendo che è indifferente per un lavoratore dipendente presentare il mod.730 o l’UnicoPF (ex mod.740) ai fini del calcolo delle imposte, diventa assolutamente conveniente la presentazione del mod.730 per quei lavoratori che possano vantare un credito nei confronti dell’erario, poiché tale credito verrà loro rimborsato in tempi brevi -luglio- dal proprio datore di lavoro (c.d. sostituto d’imposta).
Nulla vieta che sia comunque elaborato un mod.730 per contribuenti a debito, i quali si vedranno trattenere le imposte dovute direttamente in busta paga, senza doversi recare alla banca o posta per il pagamento.

Deve quindi fare la dichiarazione dei redditi:
- chi è titolare di redditi non tassati (es: redditi di terreni e fabbricati, affitti, ecc.);
- chi ha avuto più rapporti di lavoro dipendente e assimilati (e di conseguenza più modelli CUD) e non ha chiesto al datore di lavoro di effettuare il conguaglio;
- chi ha percepito altre tipologie di reddito quali lavoro autonomo senza partita IVA, redditi di capitale, alcuni redditi a tassazione separata, altri redditi diversi.