Gli assegni percepiti dal coniuge separato vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
9 aprile 2009
Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio costituiscono reddito a tutti gli effetti e vanno indicati nella sezione II del quadro C, nei righi da C6 a C8, colonna 2 (e barrare la colonna 1).
Su tale reddito spetta una detrazione in base all’importo del reddito, non rapportabile ai giorni.
Il contribuente che eroga tali assegni può, per contro, portare in deduzione gli importi pagati nel rigo E23, indicando anche il codice fiscale del coniuge.
Familiari a carico
26 marzo 2009
Il prospetto denominato “Coniuge e Familiari a carico”, da compilarsi per la richiesta delle relative detrazioni, ha subito quest’anno una sorta di ristrutturazione, con l’inserimento della nuova colonna 8 riportante l’indicazione del reddito dei suddetti familiari. Tale dato è necessario qualora il contribuente opti per la richiesta nel modello 730 del Bonus Straordinario per famiglie, di cui al Quadro R.
Nulla cambia invece per le modalità di compilazione delle precedenti colonne:
- al primo rigo il codice fiscale del coniuge (che va sempre indicato);
- nei righi seguenti i figli e gli altri familiari a carico o figli disabili.
A seguire i mesi a carico e la percentuale di carico fiscale, che può essere al 50% tra entrambi i genitori, oppure al 100% al genitore che detiene il reddito più elevato.
Nessun cambiamento per quanto riguarda il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, sempre pari ad €. 2.840,51.