I soggetti che aderiscono alle forme di Previdenza Complementare possono richiedere un’anticipazione della posizione maturata. Le motivazioni della richiesta possono essere motivate da Spese Sanitarie dovute a gravi situazioni familiari, ad Acquisto della Prima Casa di Abitazione, o per altri motivi previsti dal contratto.

Tali anticipazioni richieste, sulle quali è applicata una ritenuta a titolo di imposta, possono anche essere successivamente reintegrate dal contribuente stesso, mediante versamenti che possono eccedere il limite di deducibilità annuo (pari a €. 5.164,57), al fine di ricostituire il patrimonio esistente.

In tali casi, la norma prevede pertanto che su tali somme reintegrate venga riconosciuto un Credito di Imposta pari alla Ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato (intera, per esempio, se il reintegro avviene interamente in unica soluzione).

Detto Credito di Imposta trova la sua collocazione nel 730/2011 (novità) nel rigo G3, dove in colonna 1 andremo ad indicare l’anno in cui si è percepita l’anticipazione, in colonna 2 se il reintegro è parziale o totale, in colonna 3 l’importo del reintegro, in colonna 4 il credito di imposta maturato ed infine in colonna 5 l’eventuale parte di credito già utilizzato in compensazione in modello F24 prima della presentazione della dichiarazione.

Quando un contribuente, entro un anno dalla vendita della propria abitazione, acquisti un nuovo immobile anch’esso da adibire a prima casa (ovvero stabilirci la residenza), ha diritto ad un credito di imposta pari all’Iva o all’Imposta di registro pagata sul primo immobile agevolato. Tale importo non può mai superare però l’Iva o l’imposta di registro pagata sul secondo acquisto.

Esempio:
Nell’anno 2000 acquisto la mia prima casa pagando un’Imposta di Registro di €. 4.000.
A gennaio 2008 la vendo, ed a marzo 2008 acquisto un nuovo immobile pagando un’imposta di registro di €. 6.000.
Ho diritto ad un Credito di imposta di €. 4.000.

Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione della nuova imposta di registro, o alternativamente nel modello 730, dove va indicato nel rigo G1 colonna 2.

Il rigo G1 colonna 3 va compilato invece nel caso in cui il credito maturato nel 2008 sia stato già parzialmente utilizzato a copertura di altre imposte.

Il rigo G1 colonna 1 va compilato invece nel caso in cui tale Credito di imposta sia maturato negli anni precedenti e non sia stato completamente utilizzato. Si verifichi l’importo riportato come credito residuo nel modello 730 dell’anno precedente nel rigo 59.