Se da una parte è stato chiarito che le spese per acquisto di farmaci e medicinali rigo E1 dal 01.01.2008 risultano detraibili solo in caso di scontrino parlante, dall’altra non era evidente il comportamento da tenere in caso di scontrino emesso secondo i corretti criteri, riguardante però prodotti diversi da farmaci ma ad essi assimilabili, come integratori alimentari e parafarmaci.
Con Risoluzione 256/2008 è stato chiarito che per quanto riguarda gli integratori, in quanto “appartenenti all’area alimentare” non è consentita la detrazione.
Con Risoluzione 396/2008 è stato inoltre precisato che nemmeno per i parafarmaci è consentita la detrazione, in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica, essi non possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo terapeutico.
Farmaci da banco detraibili solo se parlanti
26 marzo 2009
Finalmente un po’ di chiarezza e precisione nella detrazione dei farmaci da banco rigo E1, ovvero spese per medicinali acquistati senza prescrizione medica.
Dal 01/01/2008 la detrazione (del 19% con franchigia di €. 129,00) è ammessa solo a condizione che lo scontrino sia parlante, e cioè che riporti esattamente natura, qualità e quantità dei farmaci, e codice fiscale del contribuente.