E’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali.
Deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del farmaco stesso.
Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente.
Per il periodo transitorio dal 31/07/2009 al 31/12/2009 risultano detraibili sia gli scontrini emessi nel vecchio sistema che nel nuovo, mentre dal 01/01/2010 saranno considerati validi ai fini della detrazione soltanto questi ultimi.
Se da una parte è stato chiarito che le spese per acquisto di farmaci e medicinali rigo E1 dal 01.01.2008 risultano detraibili solo in caso di scontrino parlante, dall’altra non era evidente il comportamento da tenere in caso di scontrino emesso secondo i corretti criteri, riguardante però prodotti diversi da farmaci ma ad essi assimilabili, come integratori alimentari e parafarmaci.
Con Risoluzione 256/2008 è stato chiarito che per quanto riguarda gli integratori, in quanto “appartenenti all’area alimentare” non è consentita la detrazione.
Con Risoluzione 396/2008 è stato inoltre precisato che nemmeno per i parafarmaci è consentita la detrazione, in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica, essi non possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo terapeutico.
Farmaci da banco detraibili solo se parlanti
26 marzo 2009
Finalmente un po’ di chiarezza e precisione nella detrazione dei farmaci da banco rigo E1, ovvero spese per medicinali acquistati senza prescrizione medica.
Dal 01/01/2008 la detrazione (del 19% con franchigia di €. 129,00) è ammessa solo a condizione che lo scontrino sia parlante, e cioè che riporti esattamente natura, qualità e quantità dei farmaci, e codice fiscale del contribuente.