Spese dei figli: chi le detrae?
5 maggio 2009
E’ risaputo ormai che talune spese (sanitarie, assicurazione, di istruzione) sostenute dai familiari a carico vengano detratte dai genitori, ma in quale misura?
Di norma, se il documento di spesa è intestato al figlio, la spesa va suddivisa tra i genitori al 50%.
Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori in nome e per conto del figlio, la detrazione spetta a quel genitore.
Se il documento di spesa è intestato al figlio ma la spesa è stata sostenuta per intero da uno solo dei genitori, lo stesso ha diritto alla detrazione per intero previa annotazione sulla fattura stessa del sostenimento dell’onere.
Se le spese sono state sostenute da un figlio che nel corso dell’anno ha percepito un reddito tale da non risultare più a carico (ovvero superiore ad €. 2.840,51), le stesse spese non potranno essere detratte dai genitori ma eventualmente dal figlio. Quando però il documento di spesa è intestato al genitore in nome e per conto del figlio, la spesa non potrà essere detratta da nessuno.
Attenzione: la suddivisione delle detrazioni per familiari a carico indicate dai genitori sulla propria dichiarazione dei redditi non ha alcuna rilevanza sulla suddivisione delle relative spese sostenute (ovvero: posso godere della detrazione per figli a carico al 50%, ma contemporaneamente detrarre al 100% le spese di istruzione di mio figlio, nel caso io le abbia effettivamente sostenute).
Tra le numerose casistiche di richiesta del Bonus straordinario (i requisiti indispensabili qui), si rileva un “involontario” trattamento di favore per le coppie non sposate e per i coniugi separati con figli.
Infatti una circolare ministeriale ha precisato che le coppie non sposate con figli e/o i coniugi separati/divorziati possono costituire ciascuno un nucleo familiare autonomo con eventuali figli a carico.
Pertanto si evince come un solo genitore con eventuali figli a carico sia favorito da un reddito senza dubbio inferiore rispetto a quello di un nucleo familiare con 2 genitori.
Chiariamo il concetto con un esempio molto semplice:
- madre con un reddito di lav. dipendente di €. 15.000,00
- padre con un reddito di lav. dipendente di €. 20.000,00
- nr. 2 figli a carico.
Se la coppia fosse sposata il reddito complessivo del nucleo familiare ammonterebbe ad €. 35.000 e non ci sarebbe diritto ad alcun Bonus famiglie.
Viceversa, se la coppia fosse separata o solo convivente, la madre da sola potrebbe farne richiesta per se stessa ed i 2 figli a carico, entrando a far parte del 3° scaglione, e beneficiando pertanto di un Bonus di €. 450,00.
- (se 3 componenti e reddito inferiore ad €. 17.000 bonus spettante €. 450,00)
Naturalmente non spetterebbe però alcun Bonus per dichiaranti senza familiari a carico, se non nell’unico caso in cui gli stessi siano titolari di un reddito di pensione (vedi i requisiti).