Il contribuente che cede a titolo oneroso un immobile posseduto da meno di 5 anni realizza una Plusvalenza tassabile con il principio di cassa. La plusvalenza è data dalla differenza tra il ricavato alla vendita ed prezzo pagato all’acquisto.
La Plusvalenza non si applica solo nel caso in cui l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (ovvero vi abbia trasferito la residenza) per la maggior parte del periodo.
Tale Plusvalenza, se non assoggettata ad imposta sostitutiva dal notaio in occasione dell’atto di vendita, va dichiarata nel modello 730 tra gli Altri Redditi, nel quadro D, rigo D4 indicando in colonna 1 il codice 2.
Per tali redditi non è prevista alcuna detrazione di lavoro dipendente.
Ma io devo fare il 730?
9 aprile 2009
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, la prima imprescindibile condizione, pertanto, è la presenza di un datore di lavoro alla data di presentazione del modello.
Ma chi deve farlo?
Premettendo che è indifferente per un lavoratore dipendente presentare il mod.730 o l’UnicoPF (ex mod.740) ai fini del calcolo delle imposte, diventa assolutamente conveniente la presentazione del mod.730 per quei lavoratori che possano vantare un credito nei confronti dell’erario, poiché tale credito verrà loro rimborsato in tempi brevi -luglio- dal proprio datore di lavoro (c.d. sostituto d’imposta).
Nulla vieta che sia comunque elaborato un mod.730 per contribuenti a debito, i quali si vedranno trattenere le imposte dovute direttamente in busta paga, senza doversi recare alla banca o posta per il pagamento.
Deve quindi fare la dichiarazione dei redditi:
- chi è titolare di redditi non tassati (es: redditi di terreni e fabbricati, affitti, ecc.);
- chi ha avuto più rapporti di lavoro dipendente e assimilati (e di conseguenza più modelli CUD) e non ha chiesto al datore di lavoro di effettuare il conguaglio;
- chi ha percepito altre tipologie di reddito quali lavoro autonomo senza partita IVA, redditi di capitale, alcuni redditi a tassazione separata, altri redditi diversi.
Il contribuente che avesse sostenuto spese di agenzia per l’intermediazione sull’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, ha diritto alla detrazione dell’importo pagato fino ad un massimo di €. 1.000,00, nel rigo E17.
Si precisa che, qualora la spesa fosse stata sostenuta da più soggetti, il limite è riferito alla totalità degli stessi, e va rapportato al numero dei comproprietari in base alla percentuale di proprietà.