E’ stata prorogata per tutto l’anno 2009 la possibilità di detassare i Premi Produttivi erogati dal datore di lavoro.

I cambiamenti sostanzialmente sono soltanto 2:
l’aumento del limite di reddito di riferimento da €. 30.000,00 passa ad €. 35.000,00 (ma attenzione: il reddito di riferimento rimane quello dell’anno precedente, ovvero quello certificato nel Cud2009 per l’anno 2008, somma dei punti 1 e 77);
il raddoppio dell’importo massimo che beneficia dell’agevolazione, che da 3.000,00 passa dunque ad €. 6.000,00.

Per la compilazione del rigo C5 del 730/2010 (obbligatoria o facoltativa) valgono le stesse regole dello scorso anno, salvo che i campi del Cud a cui fare riferimento sono cambiati: quest’anno si fa riferimento ai punti che vanno dal 90 al 93.

Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 90 del Cud2010 nel caso vi sia compilato il campo 93.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 90 del Cud2010 nel caso vi sia compilato il campo 91.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 91 del Cud2010.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.

Qualora il contribuente intenda rettificare la tassazione sul lavoro straordinario e/o premi di produttività applicatagli dal datore di lavoro, compilerà il rigo C5.
Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 80.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 78.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 78 del Cud2009.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.

In presenza di più Cud, i suddetti campi andranno compilati sommando i singoli importi di ciascun Cud.

Nel quadro relativo al Lavoro Dipendente Quadro C, è stato introdotto un nuovo rigo C5 che riguarda il lavoro straordinario e/o supplementare ed i premi di produttività assoggettati dal datore di lavoro all’imposta sostitutiva del 10% (nel limite di €. 3.000,00 e per redditi dell’anno precedente inferiori ad €. 30.000).
La compilazione di detto rigo può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della situazione in cui si trova il contribuente.

E’ obbligatoria se deve essere effettuata una rettifica di imposta, ovvero se il contribuente ha beneficiato dell’imposta sostitutiva pur non possedendone i requisiti (es. per superamento dei limiti sopracitati).

E’ facoltativa qualora il contribuente decida in sede di dichiarazione dei redditi di avvalersi di una tassazione diversa, in quanto a lui più conveniente (es. per poter beneficiare di eventuali oneri detraibili).