Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.

Il calcolo aggiornato si presume sarà dunque il seguente:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2009 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.

In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l’anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l’anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i propri acconti.
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l’anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri oneri detraibili non presenti l’anno prima).
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la casella 1.
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti indicare tale importo ricalcolato nella casella 2.

Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.

Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)