Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.

Il calcolo aggiornato si presume sarà dunque il seguente:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2009 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Già sappiamo che da quest’anno il limite di detrazione degli interessi su mutui rigo E7 è stato elevato ad €. 4.000.

Ricordiamo però il calcolo da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi quando il valore del mutuo concesso è più alto del valore dell’immobile.
Poniamo ad esempio il caso di un immobile adibito ad abitazione principale acquisito al valore di  150.000,00 euro.
Spese notarili per euro 10.000,00 ed oneri accessori per euro 5.000,00.
La banca ha concesso un mutuo prima casa del valore di  200.000,00 euro.

La legge prevede che vengano portati in detrazione soltanto gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo che copre il puro costo dell’immobile, a cui eventualmente vanno aggiunte le spese notarili ed altri oneri accessori. Si applica la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile  X  interessi pagati
capitale dato a mutuo

Se, nel nostro esempio, ipotizziamo interessi pagati nell’anno 2008 per €. 8.000,00, ecco che il nostro calcolo sarà il seguente:

(150.000+10.000+5.000) x 8.000
200.000

per un totale di €. 6.600 interessi effettivamente detraibili.
Poiché il limite massimo di detrazione ammonta però ad €. 4.000, tale importo verrà poi ricondotto entro il limite suddetto.

Da quest’anno gli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto della prima casa di abitazione, da indicare nel rigo E7, sono detraibili nel limite di €. 4.000 (fino all’anno scorso il limite era di 3.615,20).
Per i mutui contratti dopo il 1993, se cointestati, il limite è di €. 2.000 per ciascuno dei 2 intestatari. Se il coniuge è fiscalmente a carico, il contribuente ha diritto alla detrazione per entrambi (pertanto di nuovo €. 4.000).

Permane la regola secondo la quale il contratto di mutuo deve essere stato necessariamente stipulato da 1 anno prima ad 1 anno dopo la data di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale se stipulato dopo il 01.01.2001, oppure entro 6 mesi se stipulato antecedentemente a tale data.