Incapienza del datore di lavoro: che fine fa il credito del 730?
24 novembre 2009
Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.
Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).
Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?
Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.
Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).
Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.
Contribuente senza datore di lavoro: modalità di versamento dell’acconto di novembre
23 novembre 2009
Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.
In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell’attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio, o addirittura che non abbia affatto un datore di lavoro.
Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto*?
Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un Ricalcolo dell’importo.
In caso affermativo, applicando la nuova percentuale del 79% calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 4034 e l’anno di riferimento 2009, e nella colonna a debito, l’importo da versare.

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre
La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno 30/11/2009.
*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3
A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell’acconto Irpef per l’anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.
Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito per l’acconto di novembre*?
Non deve fare nulla.
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l’eventuale importo da trattenere.
Nel caso in cui l’acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.
*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3
[clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate]
Irpef: il calcolo degli acconti
20 maggio 2009
UPDATE: LEGGI LE NOVITA’ 2009 - LA RIDUZIONE DELL’ACCONTO (clicca qui)
Ogni anno il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e risulta a debito di imposte è tenuto al versamento degli acconti per l’anno successivo.
Il calcolo dell’Irpef lo conosciamo. Ora vediamo il semplice calcolo degli acconti dovuti.
Nel quadro del calcolo (vale sia per il modello 730 che per il modello Unico), individuiamo il rigo chiamato Differenza.
A tale importo applicheremo il 99%, ottenendo così l’importo totale dell’acconto dovuto. Di tale importo, il 40% sarà dovuto come 1° acconto, ed il restante 60% come 2° acconto.
Esempio:
Differenza = €. 846,00
Acconto totale =€. 837,54
1° acconto 40% = €. 335,02
2° acconto 60% = €. 502,52
Attenzione: se l’importo indicato nel rigo Differenza risulta inferiore ad €. 260,12 l’acconto sarà dovuto in unica soluzione in occasione della seconda scadenza; se risulta inferiore ad €. 52,00 l’acconto non è dovuto.
Si precisa però che in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.