Tra gli oneri detrabili è bene ricordare che le spese di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione sono detraibili sia che l’istituto scolastico sia pubblico o privato, e vanno indicate nel rigo E13.

Ma se, per quanto concerne gli istituti statali, non esiste limite massimo alla detrazione, per le tasse universitarie di istituti non statali, detto limite è commisurato a quanto stabilito per le tasse ed i contributi degli equivalenti istituti statali.

[aggiormento 05.05.2009] Allo stesso modo, per quanto riguarda le università straniere, la detrazione è consentita nei limiti della spesa prevista per corsi similari presso le università italiane.

Non risultano detraibili spese di istruzione per la frequenza di università all’estero.