La detassazione degli straordinari per produttività nel 730/2011
28 settembre 2010
E’ di ieri la circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 48/E) che chiarisce e semplifica le modalità di attuazione della detassazione al 10% di straordinari e compensi per incrementi di produttività.
In particolare precisa che “il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 assoggettabili ad imposta sostituitva in tali anni”.
In tal modo il contribuente potrà avvalersi di tale certificazione per recuperare l’eventuale credito spettante nella dichiarazione dei redditi del 2011.
Si ricorda che:
per l’anno 2008 gli straordinari erano da assoggettare a detassazione senza ulteriori condizioni;
per l’anno 2009 ed il 2010 gli straordinari erano detassati solo se effettivamente legati ad un incremento di produttività aziendale, innovazione o efficienza organizzativa, attestati dal datore di lavoro tramite apposita dichiarazione.
La rettifica dell’imposta sostitutiva 10% su lavoro straordinario si fa nel modello 730
3 aprile 2009
Qualora il contribuente intenda rettificare la tassazione sul lavoro straordinario e/o premi di produttività applicatagli dal datore di lavoro, compilerà il rigo C5.
Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 80.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 77 del Cud2009 nel caso vi sia compilato il campo 78.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 78 del Cud2009.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.
In presenza di più Cud, i suddetti campi andranno compilati sommando i singoli importi di ciascun Cud.
Nel quadro relativo al Lavoro Dipendente Quadro C, è stato introdotto un nuovo rigo C5 che riguarda il lavoro straordinario e/o supplementare ed i premi di produttività assoggettati dal datore di lavoro all’imposta sostitutiva del 10% (nel limite di €. 3.000,00 e per redditi dell’anno precedente inferiori ad €. 30.000).
La compilazione di detto rigo può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della situazione in cui si trova il contribuente.
E’ obbligatoria se deve essere effettuata una rettifica di imposta, ovvero se il contribuente ha beneficiato dell’imposta sostitutiva pur non possedendone i requisiti (es. per superamento dei limiti sopracitati).
E’ facoltativa qualora il contribuente decida in sede di dichiarazione dei redditi di avvalersi di una tassazione diversa, in quanto a lui più conveniente (es. per poter beneficiare di eventuali oneri detraibili).