Tutto è cambiato per quanto riguarda il Ravvedimento Operoso, e dobbiamo aggiornare quanto scritto in questo post di un anno fa.

Nel 2011 i  conteggi saranno i seguenti:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.

Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 3%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3,75%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:

- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010 interesse del 1%;
- per i giorni dal 01/01/2011 fino al momento del versamento, interesse del 1,5%.

[IMPORTANTE: Guarda QUI l'aggiornamento del post]

Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.

Il calcolo aggiornato sarà dunque il seguente:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi (sia modello 730 che modello UNICO), sono previste sanzioni amministrative.

Violazioni Formali
Le violazioni formali sono quelle inerenti alla errata compilazione della dichiarazione, che però non comportano evasione o differenze di imposta (es: omessa o errata indicazione del codice fiscale del contribuente, omessa indicazione di dati per la determinazione dell’imposta). In questo caso la sanzione va da €. 258,00 a €. 2.065,00.

Violazioni Sostanziali
Sono violazioni che incidono sul calcolo e relativo pagamento dei tributi (es: reddito imponibile dichiarato inferiore a quello accertato, infedele dichiarazione). In questo caso la sanzione amministrativa va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito accertato.
Infine, nel caso specifico di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte dovute si applica la sanzione del 30 per cento.

Predetta sanzione è ridotta in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non è ancora stato inviato da parte dell’Agenzia delle Entrate il relativo Accertamento, è però possibile regolarizzare la propria posizione debitoria tramite il cosiddetto Ravvedimento Operoso, che consiste nella eventuale presentazione di una nuova dichiarazione (integrativa) e nel versamento della maggiore imposta auto-sanzionata.

[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.

Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una Dichiarazione Integrativa.
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 3%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 273,00 da versare entro il 30/11/2008.
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. 6,83
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. 0,45*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. 280,86.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(ringrazio Elena per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)