E’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali.
Deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del farmaco stesso.
Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente.
Per il periodo transitorio dal 31/07/2009 al 31/12/2009 risultano detraibili sia gli scontrini emessi nel vecchio sistema che nel nuovo, mentre dal 01/01/2010 saranno considerati validi ai fini della detrazione soltanto questi ultimi.
Per le spese sanitarie sostenute all’estero valgono le stesse regole di quelle sostenute in Italia, la documentazione necessaria è la medesima, e vanno indicate nel rigo E1 con la franchigia di €. 129,11.
L’unica differenza consiste nella traduzione:
- se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo è sufficiente la traduzione effettuata dal contribuente;
- se la documentazione è in una lingua diversa dalle precedenti, è necessaria una traduzione giurata.
Eccezione: non è necessaria la traduzione nei seguenti casi: per i contribuenti della Valle d’Aosta se la spesa è in lingua francese; per i contribuenti della provincia di Bolzano se la spesa è in lingua tedesca.
Non sono invece detraibili le spese relative al soggiorno ed al trasferimento all’estero, seppur correlati a motivi di salute.