Il 730/4 telematico si richiede a marzo
15 marzo 2011
Ancora pochi giorni (entro il 31/03/2011) per i sostituti di imposta che desiderano ricevere il flusso telematico dei 730/4.
E’ online infatti il modello di Comunicazione per la Ricezione in via Telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello dovrà essere inviato, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate da tutti i datori di lavoro che intendono optare per la ricezione telematica delle risultanze dei modelli 730 dei propri dipendenti.
Dovrà essere inviato anche da coloro che hanno già provveduto all’invio lo scorso anno.
Versare l’Ici col modello 730: vediamo come si fa
21 febbraio 2011
Il contribuente che risulta a credito di Irpef dopo l’elaborazione del modello 730, può scegliere di utilizzare tutto il credito o parte di esso per il versamento dell’Ici dovuta per il 2011.
In tal caso dovrà redigere un modello F24 compensativo riportante il debito Ici ed il credito Irpef e presentarlo poi in banca o in posta.
Attenzione: il modello F24 va presentato in ogni caso, anche se il saldo della compensazione dovesse risultare pari a Zero.
Sul modello 730 dovrà contestualmente compilare il Quadro I, e nello specifico dovrà barrare con una X la casella 1 se intende utilizzare tutto il credito, ovvero dovrà indicare l’importo utilizzato nella casella 2 in caso di utilizzo parziale.
Va da sè che in tale caso, il credito risultante dal 730 verrà rimborsato in busta paga al dipendente (o pensionato) decurtato dell’importo dell’Ici versata.
Ricordiamo inoltre che le scadenze dell’Ici sono le seguenti:
ACCONTO entro il 16 GIUGNO
SALDO entro il 16 DICEMBRE
E’ facoltà del contribuente scegliere di effettuare tutto il versamento dell’Ici (acconto + saldo) in unica soluzione nella prima scadenza del 16 giugno.
I contribuenti interessati da Eventi Eccezionali durante l’anno 2010 e precedenti che sono stati autorizzati da Decreti Ministeriali alla sospensione o al differimento delle imposte, sono tenuti a segnalare tale situazione nel modello di dichiarazione compilato nel 2011.
A tale proposito, per il modello 730, al rigo F5, sono presenti i vecchi codici, e ne sono stati aggiunti di nuovi:
- per i contribuenti vittime di richieste estorsive;
- soppresso;
- per i contribuenti residenti al 06/04/09 nei comuni dell’Abruzzo colpiti da eventi sismici (sospensione dal 06/04 al 30/11/09 prorogati al 30/06/10);
- per i contribuenti residenti al 01/10/09 nei comuni in provincia di Messina colpiti dall’alluvione (sospensione dal 01/10 al 01/11/09 prorogati al 31/05/10);
- per i contribuenti residenti al 4/10/10 nelle province di Genova e Savona colpiti da alluvioni (sospensione dal 04/10 al 15/12/10);
- per i contribuenti residenti al 31/10/10 nei comuni del Veneto colpiti da alluvioni (sospensione del 31/10 al 20/12/10 prorogati al 30/06/11);
- per i contribuenti residenti nel comune di Viareggio (sospensione dal 29/06/09 al 31/12/10);
- per i contribuenti residenti in Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpiti da eventi meteorologici (sospensione dal 20/12/09 al 30/04/10).
Cattive notizie per alcune categorie di contribuenti:
- coloro che si servono di servizi di trasporto pubblico;
- docenti che hanno sostenuto spese di autoaggiornamento.
Dall’anno di imposta 2010 tali spese non beneficiano più della detrazione e tali oneri, che fino allo scorso anno andavano indicati nel rigo E19-20-21, con i codici 32 e 33, restano da quest’anno a carico di chi li avesse sostenuti.
I soggetti che aderiscono alle forme di Previdenza Complementare possono richiedere un’anticipazione della posizione maturata. Le motivazioni della richiesta possono essere motivate da Spese Sanitarie dovute a gravi situazioni familiari, ad Acquisto della Prima Casa di Abitazione, o per altri motivi previsti dal contratto.
Tali anticipazioni richieste, sulle quali è applicata una ritenuta a titolo di imposta, possono anche essere successivamente reintegrate dal contribuente stesso, mediante versamenti che possono eccedere il limite di deducibilità annuo (pari a €. 5.164,57), al fine di ricostituire il patrimonio esistente.
In tali casi, la norma prevede pertanto che su tali somme reintegrate venga riconosciuto un Credito di Imposta pari alla Ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato (intera, per esempio, se il reintegro avviene interamente in unica soluzione).
Detto Credito di Imposta trova la sua collocazione nel 730/2011 (novità) nel rigo G3, dove in colonna 1 andremo ad indicare l’anno in cui si è percepita l’anticipazione, in colonna 2 se il reintegro è parziale o totale, in colonna 3 l’importo del reintegro, in colonna 4 il credito di imposta maturato ed infine in colonna 5 l’eventuale parte di credito già utilizzato in compensazione in modello F24 prima della presentazione della dichiarazione.
Nel Cud2011 la vera novità la troviamo ai campi 97, 98, 99, 100.

Cud2011 - Somme erogate per incremento produttivo
E’ in tali spazi, infatti, che il datore di lavoro certifica al proprio lavoratore dipendente di avergli corrisposto negli anni precedenti talune somme che, avendo determinato un incremento produttivo aziendale, permettono allo stesso dipendente di godere di una tassazione più favorevole di quella precedentemente applicata.
Si tratta, come già anticipato, di somme relative a lavoro notturno (sia per la retribuzione ordinaria che per la relativa maggiorazione) e di somme relative a lavoro straordinario.
Il dipendente dovrà allora riverificare di avere i requisiti di legge* ed una volta confermato ciò potrà far valere il credito nel modello 730, quadro F, sezione IX, rigo F13.
*Ricordiamo che i Requisiti per poter beneficiare dell’imposta agevolata del 10% sono i seguenti:
- per l’anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 3.000
- per l’anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è superiore a 35.000 euro e l’importo massimo agevolabile ammonta ad €. 6.000
A certificazione di tali redditi e verifica dei limiti sarà necessario che il contribuente produca al proprio CAF una copia delle dichiarazioni dei redditi e dei Cud degli anni 2008 e 2009.
Online il modello CUD 2011 ed il modello 730/2011
9 febbraio 2011
Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in veste grafica rinnovata e con un linguaggio più chiaro, il modello di Certificazione dei Redditi di Lavoro Dipendente CUD2011 ed il modello di Dichiarazione dei Redditi dei Lavoratori Dipendenti 730/2011.
A dire il vero i modelli veri e propri non presentano grandi novità salvo i colori di presentazione, è vero però che le Istruzioni ad essi relative appaiono subito più chiare ed immediate (istruzioni 730/2011) ad esempio per quanto riguarda le schede di sintesi per chi deve o non deve presentare il modello.
Tra le novità di rilievo del modello 730, naturalmente, l’introduzione della cedolare secca del 20% sulle locazioni degli immobili nella provincia de L’Aquila e la presenza di una sezione apposita per la detassazione delle prestazioni straordinarie del 2008 e del 2009 certificate dai datori di lavoro e legate ad incrementi produttivi.
2011: Cambiano le regole del Ravvedimento Operoso
8 febbraio 2011
Tutto è cambiato per quanto riguarda il Ravvedimento Operoso, e dobbiamo aggiornare quanto scritto in questo post di un anno fa.
Nel 2011 i conteggi saranno i seguenti:
Imposta + Sanzione + Interessi
Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 3%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3,75%.
Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010 interesse del 1%;
- per i giorni dal 01/01/2011 fino al momento del versamento, interesse del 1,5%.
La detassazione degli straordinari per produttività nel 730/2011
28 settembre 2010
E’ di ieri la circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 48/E) che chiarisce e semplifica le modalità di attuazione della detassazione al 10% di straordinari e compensi per incrementi di produttività.
In particolare precisa che “il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 assoggettabili ad imposta sostituitva in tali anni”.
In tal modo il contribuente potrà avvalersi di tale certificazione per recuperare l’eventuale credito spettante nella dichiarazione dei redditi del 2011.
Si ricorda che:
per l’anno 2008 gli straordinari erano da assoggettare a detassazione senza ulteriori condizioni;
per l’anno 2009 ed il 2010 gli straordinari erano detassati solo se effettivamente legati ad un incremento di produttività aziendale, innovazione o efficienza organizzativa, attestati dal datore di lavoro tramite apposita dichiarazione.
Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per immobili ristrutturati
28 aprile 2010
Il contribuente che abbia acquistato, nel periodo 07 febbraio 2009 - 31 dicembre 2009 mobili, televisori, computer ed elettrodomestici di classe A+ o superiore, per l’arredo dell’abitazione ristrutturata, beneficia della detrazione del 20%.
La spesa massima ammonta ad €. 10.000,00, da suddividere tra chi ha sostenuto la spesa, e ripartita in 5 quote annuali di uguale importo.
Si compila il rigo E37 colonna 4.
Condizione indispensabile, chiarita anche con una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è che sull’immobile siano iniziati lavori di ristrutturazione alla data del 1° luglio 2008, anche se le spese non siano state ancora effettivamente sostenute, ma sia stata correttamente avviata la pratica del 36% (invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara).
E’ possibile calcolare suddetta detrazione anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di tali beni.
Beneficiano dell’agevolazione anche i frigoriferi di nuovo acquisto, a differenza di quelle acquistati per sostituzione che beneficiano del 20% nel limite di 1.000 €. e vanno invece indicati al rigo 37 colonna 1.
Infine, in caso di fattura intestata ad uno dei coniugi e pagamento effettuato dall’altro coniuge (es. bonifico), si attribuisce la detrazione a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, previa annotazione sulla fattura di tale precisazione.