Il contribuente che abbia acquistato, nel periodo 07 febbraio 2009 - 31 dicembre 2009 mobili, televisori, computer ed elettrodomestici di classe A+ o superiore, per l’arredo dell’abitazione ristrutturata, beneficia della detrazione del 20%.
La spesa massima ammonta ad €. 10.000,00, da suddividere tra chi ha sostenuto la spesa, e ripartita in 5 quote annuali di uguale importo.
Si compila il rigo E37 colonna 4.

Condizione indispensabile, chiarita anche con una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è che sull’immobile siano iniziati lavori di ristrutturazione alla data del 1° luglio 2008, anche se le spese non siano state ancora effettivamente sostenute, ma sia stata correttamente avviata la pratica del 36% (invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara).

E’ possibile calcolare suddetta detrazione anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di tali beni.
Beneficiano dell’agevolazione anche i frigoriferi di nuovo acquisto, a differenza di quelle acquistati per sostituzione che beneficiano del 20% nel limite di 1.000 €. e vanno invece indicati al rigo 37 colonna 1.

Infine, in caso di fattura intestata ad uno dei coniugi e pagamento effettuato dall’altro coniuge (es. bonifico), si attribuisce la detrazione a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, previa annotazione sulla fattura di tale precisazione.

E’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali.

Deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del farmaco stesso.

Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente.

Per il periodo transitorio dal 31/07/2009 al 31/12/2009 risultano detraibili sia gli scontrini emessi nel vecchio sistema che nel nuovo, mentre dal 01/01/2010 saranno considerati validi ai fini della detrazione soltanto questi ultimi.

E’ stata prorogata per tutto l’anno 2009 la possibilità di detassare i Premi Produttivi erogati dal datore di lavoro.

I cambiamenti sostanzialmente sono soltanto 2:
l’aumento del limite di reddito di riferimento da €. 30.000,00 passa ad €. 35.000,00 (ma attenzione: il reddito di riferimento rimane quello dell’anno precedente, ovvero quello certificato nel Cud2009 per l’anno 2008, somma dei punti 1 e 77);
il raddoppio dell’importo massimo che beneficia dell’agevolazione, che da 3.000,00 passa dunque ad €. 6.000,00.

Per la compilazione del rigo C5 del 730/2010 (obbligatoria o facoltativa) valgono le stesse regole dello scorso anno, salvo che i campi del Cud a cui fare riferimento sono cambiati: quest’anno si fa riferimento ai punti che vanno dal 90 al 93.

Nella colonna 1 andrà riportato quanto esposto nel campo 90 del Cud2010 nel caso vi sia compilato il campo 93.
Nella colonna 2 andrà riportato quanto esposto nel campo 90 del Cud2010 nel caso vi sia compilato il campo 91.
Nella colonna 3 andrà riportato quanto esposto al campo 91 del Cud2010.
Le colonne 4 e 5 andranno alternativamente compilate per la scelta della nuova tassazione da applicarsi.

Pochi giorni fa sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e le relative istruzioni.

I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell’anno 2009, possono dunque già trovare il modello e le relative istruzioni pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.

Il calcolo aggiornato sarà dunque il seguente:

Imposta + Sanzione + Interessi

Imposta da versare: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.
Sanzione da versare:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla originale scadenza, si applica il 2,50%
- se il versamento viene effettuato entro un anno dalla originale scadenza, si applica il 3%;
- se il versamento viene effettuato oltre l’anno dalla originale scadenza, si applica il 30%.

Interessi da versare: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;
- per i giorni dal 01/01/2009 fino al momento dell’effettivo versamento, interesse del 1%.

Ecco un semplice esempio per chiarire il concetto esposto:

Acconto di €. 150,00 da versare entro il 30/11/2009.
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.

Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. 4,50
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. 0,46*
*(importo minimo di versamento €. 1,03)

Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. 155,53.

I relativi codici tributo per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un’unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.

Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l’Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l’Irpef a debito dovuto nel mese).

Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto “a piccole dosi”, non riesce ad essere completamente rimborsato?

Innanzitutto precisiamo che il termine ultimo per il conguaglio da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga del mese di retribuita nel mese di dicembre.

Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al dipendente, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma non andrà comunque perduto: sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell’apposito rigo del CUD2010 l’importo residuo (Credito Irpef Non Rimborsato - parte B - Dati Fiscali).

Il contribuente, pertanto, potrà riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quale eccedenza dell’anno precedente.

Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.

In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell’attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio, o addirittura che non abbia affatto un datore di lavoro.

Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto*?

Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un Ricalcolo dell’importo.

In caso affermativo, applicando la nuova percentuale del 79% calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 4034 e l’anno di riferimento 2009, e nella colonna a debito, l’importo da versare.

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre

esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre

La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno 30/11/2009.

*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3

A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell’acconto Irpef per l’anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.

Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito per l’acconto di novembre*?

Non deve fare nulla.
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l’eventuale importo da trattenere.
Nel caso in cui l’acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.

*Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3

[clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate]

Sembra una domanda retorica, ma può capitare che il contribuente che si rivolge ad un Caf si veda richiedere documentazione così dettagliata e specifica che all’apparenza possa risultare superflua.

In verità tutto ciò ha invece una sua motivazione: il Caf, in quanto istituto autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al controllo formale della documentazione presentata, deve a sua volta rispondere a controlli di regolarità dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 36 ter del DPR 600/73.

Ogni anno, pertanto, viene richiesto al Caf un controllo a campione della documentazione ritirata e conseguentemente vistata dai delegati di sportello, e laddove si dovessero riscontrare irregolarità potranno essere irrogate sanzioni in capo al responsabile del Caf, fino ad arrivare (in caso di irregolarità gravi e ripetute) alla revoca dell’autorizzazione stessa.

Si precisa che, in caso di irregolarità che generino una maggior imposta dovuta, la stessa verrà recuperata in capo al contribuente, maggiorata di interessi e sanzioni.

Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.

Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, da quest’anno la circolare parla di “retribuzioni di competenza del mese di luglio”.

Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.